Vi sono vari tipi di processo (oltre a quello di cognizione):

– Il processo esecutivo è volto a consentire il soddisfacimento coattivo di un diritto (es. Tizio ha dato a Caio una somma a mutuo e ne vuole ottenere la restituzione. Il creditore per ottenere soddisfacimento coattivo del proprio diritto ha bisogno di un titolo esecutivo. Deve agire per ottenere una sentenza che valga come titolo esecutivo, a questo punto potrà esercitare il processo esecutivo). Coattivo nel senso che si prescinde dalla volontà del debitore (non necessariamente lo si fa contro la volontà del debitore, questo potrebbe anche esservi indifferente);

– Altro tipo di processo è quello cautelare che è volto a porre in essere dei provvedimenti che mirano ad evitare i pregiudizi che l’attore vittorioso potrebbe subire a causa della durata del processo (es. il debitore potrebbe alienare i propri beni per sfuggire al creditore. Questi predispone il sequestro conservativo che lo cautela disponendo l’inefficacia relativa di questi atti di disposizione);

– Altro processo è la cosiddetta volontaria giurisdizione che è un’attività svolta dal giudice che integra la volontà dei privati (es. il minore incapace ha un suo rappresentante legale. Tuttavia questi non può compiere qualsiasi atto negoziale ma certe volte necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare, come ad es. per accettare l’eredità devoluta al minore). Viene tradizionalmente definita come amministrazione pubblica del diritto privato.

Adottando uno o l’altro dei criteri per individuare l’attività giurisdizionale cambia la natura di questi tipi di processo:

– Chi adotta il criterio soggettivo attribuisce natura giurisdizionale, oltre che al processo di cognizione, anche al processo esecutivo, al processo cautelare e ai procedimenti di volontaria giurisdizionale (questo perché è sempre il giudice che pone in essere questa attività);

– L’opinione più diffusa esclude invece che abbia natura giurisdizionale la volontaria giurisdizione (tradizionalmente viene definita attività amministrativa svolta dal giudice). Riconosce natura giurisdizionale al processo esecutivo e anche ai procedimenti cautelari;

– L’opinione imperniata sulla natura dell’effetto riconosce natura giurisdizionale solo al processo di cognizione, in quanto diretta a produrre questo effetto di accertamento incontrovertibile (il processo esecutivo e cautelare avrebbero natura amministrativa). È l’opinione quella più esatta, ma non è quella più diffusa (le norme di parte generale del codice di procedura civile, e anche quelle che regolano il processo di cognizione, spesso si applicano anche a tutti gli altri tipi di processo, in quanto compatibili e se non derogate, in quanto questi hanno sempre natura processuale).

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