Rinvio ai criteri di competenza territoriale

La terza norma contenuta nell’art. 3 legge 218/1995 dispone:

rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio

o          è una norma residuale la cui applicazione viene in gioco solo se sono escluse le possibilità d’impiego sia del criterio generale sia di quelli speciali

o          la formula “criteri stabiliti per la competenza per territorio” non è limitata agli articoli inseriti nella sezione III del titolo I (che prende lo stesso nome)

Il giudice italiano è competente anche nei seguenti casi

o          cause tra soci e tra condomini se in Italia vi è la sede della società oppure si trovano i beni comuni

o          cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali se l’Italia è il luogo di esercizio della tutela o dell’amministrazione

o          cause che derivano dal fallimento se il tribunale che lo ha dichiarato è italiano

o          cause connesse ( accessorie, per garanzia,  con cumulo soggettivo, per pregiudizialità, eccezione di compensazione)

 

La giurisdizione volontaria

Ex art. 9, la giurisdizione volontaria sussiste, oltre che nei casi contemplati (adozione e filiazione) e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio del giudice italiano, anche quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando riguarda situazioni alle quali è applicabile la legge italiana.

Questa norme riguarda i casi in cui non vi è una controversia da risolvere ma un rapporto giuridico da gestire. Queste azioni si propongono con ricorso (invece che con citazione) e il rito applicabile è quello camerale.

Provvedimenti cautelari

Ex art. 10 la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito;  sono le misure anticipatorie e quelle conservative

L’ articolo enuncia 2 criteri:

o          se la misura ha per oggetto una cosa che si trova in Italia, il creditore deve essere posto in condizione di bloccarla

o          il giudice italiano può disporre provvedimenti (previsti dalla nostra legge) se ha giurisdizione nel merito

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