Il processo di cognizione è quello che è finalizzato ad emanare una sentenza che accerti se esiste o meno il diritto sostanziale controverso. Ha tre fasi:

– Introduttiva:

Questa ha un duplice scopo: instaurare il processo e realizzare il contradditorio. Normalmente il processo inizia con la notificazione di un atto di citazione (l’attore, colui che propone la domanda, notifica l’atto di citazione al convenuto, colui contro il quale la domanda è proposta). Dalla notificazione la domanda produce atti sostanziali e processuali (il più importante è la litis pendenza che segna il momento d’inizio del processo).

La notificazione non ha come fine la conoscenza effettiva della causa da parte destinatario, bensì solo una potenziale conoscenza (l’atto notificato viene portato nella sfera di conoscibilità del destinatario). Si parla di conoscenza legale della causa, non rileva la conoscenza effettiva, salvo non lo preveda espressamente la legge (es. se per errore l’atto viene notificato in un luogo sbagliato, anche se il convenuto viene a conoscenza della causa, tale notifica non rileva ai fini della conoscenza legale).

Normalmente si parla di atto di notificazione, è più corretto parlare di procedimento di notificazione (è un processo di atti). Viene compiuto normalmente dall’ufficiale giudiziario (oggi può essere fatto anche per mezzo posta).

Questo non comporta che il giudice sia a conoscenza della causa. Affinché questo avvenga è necessaria l’iscrizione della causa al ruolo (registro), che deve essere compiuta dalla prima parte che decide di costituirsi in giudizio (normalmente è l’attore, ma può farlo anche il convenuto). Alla causa viene dato un numero, viene formato un fascicolo che sarà composto da tutti gli atti del processo (ogni atto del processo avrà il numero di quella determinata causa).

Una volta iscritta la causa, il presidente del tribunale stabilisce quale sia il giudice competente, il quale seguirà la causa dall’inizio alla fine (per certe cause più importanti, stabilite dalla legge, la fase decisoria è riservata ad un collegio).

Alla costituzione dell’attore segue la costituzione del convenuto.

– Di istruzione (in senso ampio):

  • Trattazione: è la fase in cui devono essere trattate le questioni. Il giudice deve individuare le questioni rilevanti per la causa, verificare quali sono pacifiche e quali controverse, dopodiché deve, se necessitano di prove i fatti relativi alle questioni controverse, assumere le prove richieste dalle parti.

Le questioni possono essere di diritto sostanziale (devono essere risolte per stabilire se la domanda è fondata o meno) oppure di diritto processuale (es. se il giudice adito è quello competente).

Le questioni possono essere di fatto (es. il contratto ha la forma prescritta dalla legge?) o di diritto di natura sostanziale (es. tale fattispecie è una compravendita o una donazione?) o processuale (è una questione rilevabile d’ufficio oppure è riservata alla parte?).

Le parti allegano dei fatti, cioè affermano che certi fatti sono accaduti. Questo già succede con gli atti introduttivi, ma vi è anche la possibilità, attraverso varie memorie, di dedurre dei fatti nel processo (es. l’attore afferma che è stato stipulato un contratto di compravendita ed ha diritto alla consegna della cosa. Il convenuto eccepisce l’inadempimento della controparte. L’attore potrebbe allegare il fatto di essere creditore di una somma e quindi eccepisce la compensazione). Possono essere dei fatti pacifici (accettati da entrambe le parti) oppure controversi.

Vengono trattate tutte questioni che è necessario affrontare per stabilire se esiste o meno il diritto fatto venire dall’attore nei confronti del convenuto.

  • Istruzione in senso stretto (o fase probatoria): durante questa vengono assunte le prove (chi afferma un fatto ha l’onere di provarlo. Es. deve depositare il contratto di compravendita).

È una fase solo eventuale, non ha luogo quando si tratta di una causa di puro diritto (i fatti sono pacifici tra le parti, si tratta solo di risolvere questioni di diritto. Es. può essere pacifico che un l’attore non abbia esercitato un suo diritto per un certo tempo. Si tratta di stabilire se la prescrizione è decennale o quinquennale).

Non ha luogo neanche quando la causa è cosiddett documentale (quando i fatti sono provati solamente con documenti).

– Decisoria: la causa viene rimessa al collegio (si dice così perché una volta le cause erano tutte collegiali). Cessa il contatto fra le parti ed il giudice istruttore. Se il giudice è unico, cessa le funzioni di giudice istruttorio e diventa giudice decisore, altrimenti passa al collegio.

Tradizionalmente il giudice doveva scrivere la minuta della sentenza, poi la consegnava al Cancelliere, il quale la riscriveva e poi la ridava al giudice che la sottoscriveva. Oggi viene scritta direttamente dal giudice che la sottoscrive. Dopo che è stata sottoscritta non esiste ancora, affinché esista deve essere pubblicata.

La pubblicazione si ha quando viene materialmente consegnata dal giudice al Cancelliere e questi vi appone il visto (scrive depositata il … e la sottoscrive apponendovi il timbro).

Se il giudice muore prima di averla consegnata al Cancelliere affinché la pubblichi, quella sentenza non può venire ad esistenza.

Questa è la struttura del processo di cognizione di primo grado. Il processo può avere più gradi (es. la sentenza può essere impugnata e passare in appello). Non necessariamente i gradi di giudizio si svolgono come il primo grado.

Il processo può comprendere più gradi di giudizio. Si distingue tra processo e procedimento. Si usa il termine processo per riferirsi al complesso di tutti i gradi di giudizio inerenti ad una stessa causa, viene indicato procedimento ogni singolo grado di giudizio.

Il processo termina quando passa in giudicato la sentenza (quando questa non può più essere impugnata).

C’è un filo conduttore per tutto il corso del processo determinato dalla questione che è oggetto del processo. Oggetto è la questione se esista o meno la situazione giuridico – sostanziale dedotta in giudizio dall’attore. Vi è una corrispondenza fra oggetto della domanda, oggetto del processo, oggetto della sentenza e oggetto del giudicato (oggetto della cosa giudicata materiale).

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