La distribuzione della competenza fra i diversi organi giudiziari è fatta dalla legge secondo un ordine verticale e secondo un ordine orizzontale, i quali, combinandosi come due linee coordinate, indicano per ciascuna causa il giudice competente.

Competenza in senso verticale ed orizzontale. A distribuire le cause secondo un ordine verticale provvedono i criteri della materia e del valore; il criterio del territorio provvede invece all’ordine orizzontale.

In senso verticale si tratta di distribuire le cause tra gli organi giudiziari di tipo diverso. Oggi la competenza è distribuita fra Giudice di pace e Tribunale (ed eccezionalmente la Corte d’appello, quando giudica in primo grado), e non più fra Giudici di pace, Preture e Tribunali. In senso orizzontale si tratta di distribuire le cause tra i molti organi del medesimo tipo localizzati in luoghi diversi del territorio dello Stato.

La distribuzione della competenza è fatta dalla legge nel modo ritenuto più opportuno per il buon andamento della funzione giurisdizionale, ed è perciò inderogabile (6: Inderogabilità convenzionale della competenza); soltanto nei limiti in cui la legge ha voluto far posto alla considerazione della maggior comodità delle parti queste possono accordarsi per derogare all’ordine legale.

La competenza per le impugnazioni. I criteri indicati si riferiscono tutti al processo di primo grado: quando questo sia esaurito, la designazione del giudice competente per l’appello è data automaticamente dalla sede del giudice di primo grado, perché l’appello va proposto al giudice immediatamente superiore nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado. Il ricorso per Cassazione va proposto in ogni caso alla Corte di cassazione.

Alle regole generali sono stabilite, per i processi speciali, alcune deroghe.

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