Cos’è la competenza? È la sfera di poteri e facoltà attribuita ad un organo. È attribuita in base a grado e territorio.

 

La competenza per grado

Prima vi era un unico grado, il Consiglio di Stato. Dal 1971 i gradi sono 2: il TAR di primo grado, e il Consiglio di Stato di secondo. L’unica eccezione è data dal giudizio di ottemperanza, dove il Consiglio di Stato è giudice di unico grado.

 

La competenza territoriale

La lite deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emanato l’atto impugnato, quando la legge non disponga altrimenti.

Si è voluto evitare l’indiscriminato ricorso ai criteri del c.p.c., perché altrimenti i ricorsi contro lo Stato o gli enti pubblici nazionali si sarebbero tutti concentrati davanti al TAR del Lazio.

Quindi il criterio aggiuntivo (e prevalente) è quello dell’efficacia territoriale dell’atto impugnato (effetti immediati ed indiretti).

 

Criteri derogatori: il foro speciale del pubblico impiego

Fa eccezione il foro speciale del pubblico impiego.

Ciascun TAR è competente a conoscere dei ricorsi contro atti relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emanazione dell’atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione di quel TAR.

 

Connessione, litispendenza e continenza di cause

Nel caso di connessione tra più cause, non vi è alcuna legge che disciplini tale ipotesi. La giurisprudenza ha accolto un unico caso, quello cioè in cui l’impugnazione investa l’atto presupposto e l’atto applicativo. In questo caso la competenza è del giudice dell’atto presupposto.

In caso di litispendenza, vi è analogia con l’art.39 primo comma c.p.c. Necessario che vi siano gli stessi soggetti, lo stesso petitum e la stessa causa petendi.

Se vi è continenza (stessi soggetti, stessa causa petendi ma diverso petitum), non si può applicare la normativa del c.p.c. perché in diritto amministrativo si ritiene non contemplabile come ipotesi (gli atti amministrativi sono di solito troppo diversi tra loro)

 

Competenza derogabile e competenza funzionale

La competenza territoriale è derogabile, mai rilevabile d’ufficio ma solo dalle parti tramite eccezione o regolamento di competenza al Consiglio di Stato

 

Ipotesi di competenza inderogabile e, in particolare, la competenza del TAR del Lazio

Al carattere normalmente relativo derogabile della competenza territoriale fanno eccezione alcune ipotesi di competenza inderogabile, ossia funzionale.queste sono:

– quella derivante dal regime transitorio della legge istitutiva dei Tar inerente al reparto di competenza tra Consiglio di Stato e Tar

– La competenza dichiarata dal Consiglio di Stato nella decisione sul regolamento di competenza

– La competenza del Tar della Sicilia e del Trga del Trentino Alto Adige

– la competenza in materia di operazioni elettorali (ma è ipotesi dubbia)

– La competenza del Tar del Lazio, in tutte le ipotesi previste dalla legge.

 

Il regolamento di competenza

L’istanza di regolamento di competenza va presentata al Tar davanti al quale pende la causa principale, con nell’indicazione del giudice territorialmente ritenuto competente. L’istanza può essere presentata dal resistente e da qualsiasi interveniente entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in causa. All’istanza va notificata a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito. Se tutte le parti in causa concordano sulla remissione delle ricorso ad altro Tar, il presidente del Tar da qui competenze stata contestata trasmette d’ufficio degli atti a tale Tar.

Se non vi è accorto traslativo, secondo l’avversione originaria la presentazione dell’istanza di regolamento produceva l’immediata sospensione del processo, mentre ad oggi negli atti del processo devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato che provvede in camera di consiglio sentiti i difensori. La sentenza del Consiglio di Stato può accogliere l’istanza o rigettarla, se ne riscontra la fondatezza la causa dovrà essere riassunta cura del ricorrente davanti a Starr è riconosciuto competente entro 30 giorni dalla notifica della decisione. In caso di rigetto invece il Consiglio di Stato condannerà l’istante alle spese mentre il processo proseguirà davanti al Tar adito.

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