a)     Universalità. Per questo principio le leggi penali dovrebbero applicarsi a un qualunque fatto previsto dalle leggi stesse a ogni uomo, in ogni luogo si trovi.

b)    Personalità. Questo criterio è proprio di certe epoche storiche e rileva secondo tale principio, lo status civitatis del soggetto attivo del reato, applicandosi la legge(della comunità) a cui appartiene il reo.

c)     Difesa. Per questo principio si applica la legge dello stato cui appartiene il soggetto passivo del reato, la norma penale qualifica come illecito ogni fatto che lede interessi statuali, della collettività, del singolo cittadino.

d)    Territorialità. Per questo principio la sfera d’efficacia della legge è delimitata dal territorio dello Stato obbligando chiunque vi si trovi, cittadini stranieri apolidi.

Nostro ordinamento. il 3 C.P. dispone: “La legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale”. La legge penale italiana obbliga poi chi, cittadino (o apolidi) o straniero, si trova all’estero, limitatamente però ai casi stabiliti dalla legge stessa o dal diritto internazionale. La dottrina generale per questo si orienta sul criterio della territorialità. Vedremo se è così.

Art 4 2° C.P.: “Agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica (…) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato” (quindi di massima il territorio coincide con i confini politici della Repubblica). Riguardo al mare territoriale: la legge lo considera territoriale entro 12 miglia dalla costa. I criteri storici per delimitare il mare territoriale sono: criterio della vista (criterio ovviamente abbandonato) e criterio della massima gittata dei cannoni costieri (molti problemi dava: ora però il diritto internazionale ha tentato di cristallizzarlo, stabilendo che la gittata massima è 3 miglia). Riguardo alla sovranità del sottosuolo: per il principio di effettività, la sovranità si estende fin dove si può pervenire. Riguardo alla sovranità della colonna d’aria: tutto lo spazio atmosferico.

Per le navi e gli aerei facenti capo a Marina italiana o Aeronautica, si applica sempre la legge dello stato d’appartenenza (legge di bandiera). Per le navi/aerei non adibiti a fini militari, il diritto internazionale prevede che la nave o l’aereo siano assoggettate all’ordinamento dello stato di cui battono bandiera. Se però in qualunque modo l’illecito interessi lo stato costiero o sorvolato abbia causato danni alla comunità ospitante: in questo caso si rispetta la legge dello stato ospitante(soluzione accolta da 10 1° Costituzione).

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