La legge nel tempo

La legge dopo la sua formazione in Parlamento con una doppia deliberazione delle Camere, viene promulgata dal Capo dello Stato e inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Dopo segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (fonte di cognizione principale) ed entra in vigore con piena efficacia dopo quindici giorni dalla pubblicazione (detta vacatio legis). Spesso, però, accade che la legge stessa, nell’ultimo articolo del testo, preveda che il termine della vacatio legis sia inferiore o superiore o addirittura nullo (dette leggi catenaccio), come quando accade per l’attivazione di leggi di particolare importanza che richiedano maggior tempo di assimilazione (es. il Codice Civile) o immediata esecuzione data l’urgenza dell’intervento legislativo.

Una volta entrata in vigore la legge a tutti se ne fa obbligo di osservazione senza ammissione di ignoranza (ignorantia legis non excusat).

La legge può essere abrogata dal legislatore espressamente, tramite un’altra nuova legge, o tacitamente, quando una disposizione successiva sostituisce intuitivamente parte di un’altra legge in vigore per tale materia, ma anche tramite referendum abrogativo che a norma dell’art.75 Cost. può essere chiesto esclusivamente dal popolo (500.000 firme) o da 5 Regioni o da 1/5 del parlamento.

L’abrogazione può essere totale, se la nuova disposizione annulla interamente la precedente, o parziale, se la nuova legge inserisce criteri in parte contrastanti con la vecchia norma.

La legge può perdere efficacia anche quando la Corte Costituzionale ne dichiari l’incostituzionalità, cioè l’incompatibilità con norme e/o principi dettati dalla Carta Costituzionale o quando sia scaduto il termine che la stessa legge, eventualmente, predisponeva.

L’art.11 disp. prel. cod. civ. dice che la legge non può esplicare i suoi effetti per i fatti accaduti o commessi prima dell’entrata i vigore della stessa (irretroattività della legge) per cui tutti i fatti che sono accaduti prima di tale data non vengono disciplinati con la nuova legge ma continuano ad essere sottoposti agli effetti della precedente legge anche se ormai abrogata e sostituita. L’unica eccezione avviene quando la legge stessa detta norme e ne applica l’efficacia anche al passato ma mai toccherà, ne potrà farlo, pena l’incostituzionalità della stessa, i rapporti già consolidati e definiti.

La legge nello spazio

Il principio generale è che la legge ha vigore territorialmente entro i confini del Paese che la ha promulgata per cui entro tali confini si applica l’ordinamento in vigore per tale Stato.

Tuttavia, in campo del Diritto Privato, spesso accade che bisogna far i conti con casi in cui un cittadino di uno Stato, nello svolgere la sua attività, ha a che fare con cittadini di altri stati e magari per cose o situazioni residenti in altri stati ancora. Allora in mezzo a questa strana “vicenda internazionale” quale Diritto Privato si applica ?.

A porre una risposta a tale importante quesito, in Italia ha provveduto la legge n°218 del 31 Maggio 1995 sulla riforma del Diritto Privato internazionale. Tale legge esplica i suoi effetti per tutti quei casi nati da conflitti internazionali dopo il 1 settembre 1995 e viene applicata d’ufficio dal giudice che ne applicherà con tutti i mezzi di conoscenza sul fatto a sua disposizione.

Importantissimo è l’art.16 della suddetta legge che vieta l’applicazione del diritto internazionale ogniqualvolta questo venga a porsi in contrasto con i principi costituzionali ed etico fondamentali del nostro ordinamento.

Con tale legge, finalmente, ogni aspetto del Diritto Privato è sottoposto alla gestione della stessa e trova chiari e semplici rimedi ad ogni tipo di conflitto privato come quelli per le successioni, diritto di famiglia, condivisione di beni, ecc..

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