L’applicabilità delle norme giuridiche ha una sua dimensione:

Temporale: le leggi dopo essere state approvate da entrambi i rami del Parlamento entrano in vigore solo dopo la promulgazione, cioè l’atto formale mediante il quale il Presidente della Repubblica attribuisce efficacia alle leggi approvate dal Parlamento (art.73 Cost.), la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art.73 Cost.) e, infine, dopo che è decorso un termine, normalmente di 15 giorni (vacatio legis: art.10 preleggi). L’art. 11 delle preleggi sancisce che “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo” questo sta ad indicare che in linea di principio una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

La legge spiega la sua efficacia nel tempo sino a quando una legge successiva o una fonte di pari grado (decreto-legge, decreto legislativo) non l’abroghi.

L’abrogazione: a norma dell’art. 15 delle preleggi l’abrogazione può essere:

  • Espressa, quando la legge successiva espressamente disponga che una legge precedente (o anche soltanto alcuni articoli della legge) sono abrogati
  • Tacita quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge precedenza o quando la nuova legge regoli l’intera materia già regolata dalla legge anteriore, non potendo ovviamente coesistere in questo caso due leggi che regolino per intero una stessa materia.

L’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge può anche avvenire ad opera di un referendum (art. 75 Cost.) e in questo caso sarà sempre espressa. La regola dell’abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale o eccezionale e quella successiva generale, ritenendosi che la disciplina generale, salvo espressa volontà contraria del legislatore, non abbia ragione di mutare quella dettata per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente.

Possono esserci, però:

  • leggi a termine, che fissano esse stesse la durata della loro efficacia.
  • ad efficacia predeterminata dall’ordinamento ( es. la legge del bilancio la cui efficacia a norma dell’art. 81 Cost. ha la durata di 1 anno; il decreto-legge che a norma dell’art. 77 Cost. non può avere efficacia superiore a 60 giorni e se non convertito in legge entro questo periodo perde efficacia fina dall’inizio),
  • leggi la cui vigenza è condizionata dalla persistenza di determinati stati di fatto o di diritto (es. alcune leggi emanate in periodo di guerra la cui efficacia si è esaurita con il venir meno della guerra),

spaziale, l’applicabilità delle norme giuridiche secondo una dimensione spaziale viene collegata comunemente al principio della “territorialità della legge”, secondo il quale l’efficacia delle norme vige nell’ambito territoriale entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità. Tuttavia vi sono casi:

  • in cui rapporti e situazioni sorti nel territorio dello Stato possono essere disciplinati da norme proprie di altri ordinamenti, quando cioè l’ordinamento italiano rinvia ad un ordinamento straniero,
  • in cui rapporti e situazioni sorti nel territorio di un altro Stato possono essere disciplinati da norme dell’ordinamento italiano, quando cioè l’ordinamento straniero rinvia a quello italiano,
  • in cui vi è l’efficacia diretta di norme comunitarie , in deroga all’ordine costituzionale delle competenze.

Il principio della territorialità della legge va integrato nei riguardi dei destinatari delle norme giacchè, se è vero che tutti coloro (cittadini, stranieri, apolidi) che si trovano nel territorio dello Stato sono soggetti, normalmente, alle sue leggi (la regola è assoluta per le norme penali) è altrettanto vero che la legge italiana si applica, in alcuni casi, anche se il suo destinatario si trova al di fuori del territorio dello Stato e, per questo aspetto, essa ha dunque efficacia extraterritoriale (es. obbligo di pagare le imposte). Altro esempio di extraterritorialità della legge si ha relativamente agli atti ed atti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile che si trovino in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero. Tali atti o fatti sono disciplinati dalle leggi italiane in tutti i casi in cui dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’atto è compiuto o il fatto avvenuto.

Occorre, infine tenere conto ce, in un ordinamento con una pluralità di fonti legislative, quale è quello italiano, l’ambito di vigenza delle norme è suddiviso e coordinato fra le varie fonti e che, di conseguenza, si hanno tre livelli territoriali di applicabilità delle leggi:

  1. Statale,
  2. regionale,
  3. provinciale, limitatamente alle province di Trento e Bolzano.

La disapplicazione delle leggi, nel nostro ordinamento si ha quandola Corte Costituzionale ne dichiari l’illegittimità costituzionale, in quanto l’art. 136 Cost. dispone che, quandola Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Spetterà poi al Parlamento (o al Consiglio regionale interessato) emanare, qualora lo ritengano opportuno, una nuova legge che contenga norme in armonia conla Costituzione, colmando in tal modo il vuoto legislativo che si è venuto a creare.

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