A) A norma dell’art. 73 Costituzione, “le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore 15 gg. dopo la loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. Vi possono essere casi, nei quali entrata in vigore ed efficacia non coincidono ; ci si riferisce ai casi in cui il momento dell’entrata in vigore indica soltanto che la legge è perfetta e vale come tale, ma i suoi effetti sono differiti o retroagiscono. I decreti legge, di solito hanno efficacia dal giorno della loro pubblicazione, e perdono efficacia (sin dall’inizio) se non sono convertiti in legge entro 60 gg. dalla loro pubblicazione.
B) Di regola la legge non dispone che per l’avvenire : essa non ha effetto retroattivo; possono però darsi leggi retroattive. Possono dunque darsi leggi tributarie retroattive; la retroattività può concernere la fattispecie (dell’imposta), gli effetti od entrambi gli elementi della norma tributaria. La retroattività attiene alla fattispecie quando, ad esempio , viene istituito un tributo su fatti già avvenuti quando è approvata la legge. La retroattività attiene agli effetti quando, ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in vigore della legge, sono collegati effetti che invece riguardano il passato; si pensi, ad esempio, ad una legge di condono.
C) Una volta individuato il momento in cui inizia l’efficacia di una legge può essere dubbio quale sia il trattamento giuridico di fatti o di situazioni che avvengono in parte sotto l’impero di una legge, in parte sotto l’impero della legge successiva. Di solito il legislatore risolve i problemi che si pongono in caso di successione di legge con norme apposite dette norme di diritto transitorio.
D) Secondo un principio consolidato, le norme procedimentali sono norme di applicazione immediata: con il che si vuole dire che si applicano ai procedimenti che iniziano o che sono in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, anche se hanno per oggetto fatti avvenuti in passato. Spesso, invece, nel diritto tributario, le nuove leggi procedimentali si applicano solo ai presupposti d’imposta successivi all’entrata in vigore della legge. Ciò dipende dalla stretta correlazione, di solito esistente, tra norme sostanziali di un dato tributo, e norme relative alla sua applicazione.
E) Le leggi cessano di essere efficaci quando sono abrogate, quando sono dichiarate incostituzionali, e in caso di leggi temporanee quando scade il termine previsto. L’abrogazione di una legge può avvenire in 3 modi: “per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge precedente”. Con l’abrogazione, l’efficacia della legge abrogata cessa exnunc; il che significa che la legge continua ad essere la legge regolatrice dei fatti avvenuti nell’arco temporale che va dalla sua entrata in vigore alla data della sua abrogazione; quindi una legge tributaria abrogata continua ad essere applicabile ai fatti avvenuti prima dell’abrogazione. Analogo discorso vale per le leggi temporanee dopo la scadenza del termine. Invece la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia ex-tunc; perciò, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, la legge giudicata illegittima è da considerare come mai esistita.
F) Infine, le norme nazionali pur rimanendo formalmente vigenti, diventano inapplicabili quando sopravviene una norma comunitaria non compatibile con la norma nazionale.