La teoria generale del negozio giuridico ruota intorno al problema della sua efficacia. Per avere forza di legge tra le parti è necessario che l’autoregolamento sia manifestato mediante un atto che lo identifichi come tale in riferimento ad un rapporto giuridico allo scopo di costituirlo, di regolarlo o di estinguerlo. Dichiarazione, causa ed oggetto sono considerati elementi essenziali affinché un atto possa qualificarsi negozio. Il requisito dell’accordo va inteso come qualsiasi atto o procedimento da cui sia desumibile per norma la comune intenzione delle parti. I requisiti della causa e dell’oggetto vanno intesi come contenuto essenziale dell’accordo. Abbiamo poi quelli che vengono definiti elementi accidentali del negozio: condizione, termine e modus. L’accidentalità sta a significare che tali elementi riguardano gli effetti che mediante il negozio di vogliono realizzare. In tal senso il negozio esiste ma viene di volta in volta qualificato negozio condizionale, a termine o modale. Se il negozio è privo di una delle modalità inerenti a taluno dei requisiti il negozio indubbiamente esiste ma è illegittimo, è invece illecito quando l’autoregolamento che si vuole realizzare con il negozio è contrario a norma imperativa; in ogni caso si ha nullità del negozio, che ne determina l’inefficacia. Il negozio illecito non va comunque confuso con l’atto illecito, in quanto la peculiarità del negozio illecito consiste nel rendere nullo e quindi inefficacie il negozio, l’atto illecito prevede invece un risarcimento. Ben diversa è l’annullabilità del negozio. Quest’ultima s’ipotizza a tutela degli interessi dell’autore del negozio che al momento in cui pone in essere l’atto negoziale non è stato in grado di valutare la convenienza dell’atto o perché incapace o perché la sua volontà è stata viziata da errore, violenza o dolo. L’annullabilità a sua volta non va confusa con al rescindibilità che si ipotizza solo in riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive. La rescissione viene pronunciata dal giudice su domanda della parte che ha assunto obbligazioni a condizioni inique, oppure su domanda della parte danneggiata dalla sproporzione tra la prestazione dell’uno e quella dell’altra. La rescissione poi non va confusa con la risoluzione, anch’essa prevista solo in riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive. Le ipotesi di risoluzione sono tre: quella per inadempimento di una delle parti, quella per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, e quella per eccessiva onerosità della prestazione dovuta ad una delle parti. Le ipotesi in cui il negozio è nullo o può perdere efficacia per fatti invalidanti previsti dalla legge vengono considerate ipotesi di patologia negoziale. Ipotesi di perdita di efficacia nel negozio per cause non patologiche sono quelle del mutuo consenso e del recesso unilaterale, tipiche espressioni dell’autonomia privata con cui si estingue un rapporto giuridico. Il mutuo consenso equivale a quello che viene denominato recesso bilaterale o risoluzione volontaria. Il recesso invece è un negozio unilaterale che può essere posto in essere dalla parte cui per legge o per autoregolamento contrattuale è attribuita la facoltà di recedere dal contratto. La simulazione rientrerebbe tra le ipotesi di patologia negoziale assimilabile alla nullità. In realtà il negozio simulato non produce effetto fra le parti non perché illegittimo ma perché sono le stesse parti a non volerne gli effetti. In assenza di alcun tipo di impedimento all’efficacia, il negozio produce i suoi effetti. Al di là dell’effetto fondamentale, il negozio produce effetti specifici individuabili attraverso il contenuto dell’autoregolamento e l’interpretazione di quanto le parti hanno dichiarato. A tale riguardo la legge stabilisce una serie di regole per l’interpretazione del negozio nel caso in cui il significato letterale delle parole non sia univoco. Nell’individuare gli effetti specifici del negozio occorre tenere presente che gli effetti prodotti sono anche quelli che derivano dalla legge o in mancanza degli usi e dall’equità. Gli effetti ipotizzabili sono: obbligatori, traslativi, abdicativi di un diritto, impeditivi dell’acquisto di un diritto.

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