Dall’invalidità del contratto, bisogna distinguere la sua inefficacia. Il contratto invalido è anche inefficace: la sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici; ed elimina, anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti.

Può accadere anche che un contratto, sebbene valido, sia inefficace, ossia non produttivo di effetti.

L’inefficacia può essere sia assoluta, ovvero quando opera fra le parti e rispetto ai terzi, e

relativa, quando agisce solo nei confronti di terzi.

Una causa radicale e definitiva inefficacia del contratto è la simulazione.

La simulazione è un atto negoziale in cui la parti sono d’accordo per non volere gli effetti,

costituisce una mera finzione destinata ad ingannare i terzi. La simulazione può essere assoluta o relativa.

Assoluta se la parti fingono di produrre un negozio, ma in realtà non voglio nessun effetto di esso (es. un debitore vende un bene, simulando una compravendita, ad un amico con il quale è d’accordo, per sottrarlo dall’azione esecutiva dei creditori).

Relativa quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà ne vogliono un altro, risultante dalla controdichiarazione. La simulazione può avere risultanze nella natura del contratto (es. si simula una compravendita, ma in realtà si produce una donazione), oppure nell’oggetto (es. si dichiara di vendere ad un prezzo e poi nella controdichiarazione il prezzo si aumenta o si diminuisce), oppure può riguardare i soggetti (es. A finge di vendere a B, ma in realtà vende a C), tale procedimento prende il nome di interposizione fittizia di persona.

Come abbiamo detto in precedenza lo scopo di un atto simulato è quello di creare pregiudizio ai diritti dei terzi o occultare la violazione di norme imperative, nella maggior parte dei casi lo scopo è quello di frodare il fisco. L’atto di simulazione assoluta non produce effetti, mentre per quando riguarda la simulazione relativa si producono gli effetti della controdichiarazione prodotta dalle parti.

Nella circostanza in cui terzi abbiano l’interesse a dichiarare la simulazione (creditori) la

giurisdizione garantisce l’esecuzione forzata di quei beni che simulatamene sono stati trasferiti ad altri individui, ma in realtà volevano essere solamente sottratti dal patrimonio del debitore. In questi casi i terzi hanno interesse a far dichiarare la simulazione. Invece prendendo come esempio una simulazione particole , A simula una compravendita di un bene con B, B approfittando della falsa apparenza aliena il bene a C, un terzo in buona fede. Con ciò dovrebbe risultare che poiché B non era il proprietario C non poteva acquistare diritto da egli, ma in tal modo si eluderebbe il diritto all’affidamento del terzo. Da ciò ne risulta che ad un terzo in buona fede che acquista un diritto da dal titolare apparente non può essere opponibile nessuna simulazione. In tal caso specifico A perde il diritto sul bene e potrà rifarsi per il risarcimento del danno solo su B. i diritti acquistati dai terzi si dicono aventi causa dal simulato acquirente.

Nel caso in cui, invece, vi è un interesse del creditore del simulato acquirente, e cioè quello di far prevalere l’apparenza sulla realtà, infatti, il creditore ha tutto l’interesse di far sembrare vera la simulazione in modo da potersi rifare anche sui beni apparentemente inseriti nel patrimonio del suo creditore. Ma in tali casi la giurisprudenza pone dei limiti ai diritti di pretesa del creditore, infatti se ha acquistato in buona fede dei diritti di pegno o ipoteca, allora sarà tutelato nell’affidamento, mentre se è un chirografario (un creditore con uguale diritti di pretesa come gli altri) la simulazione gli può essere opposta, salvo che egli abbia già iniziato un’esecuzione forzata.

Dal contratto simulato bisogna distinguere il contratto fiduciario e il contratto indiretto.

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