L’Efficacia indica, in generale, la produttività degli effetti giuridici.

Un contratto, pertanto, si può definire efficace quanto risulta produttivo dei suoi effetti giuridici in vista dei quali è stato perfezionato.

Di conseguenza, l’efficacia del contratto rappresenta, fondamentalmente, l’attuazione dell’intento negoziale delle parti.

Si parla di efficacia diretta per indicare la produzione dell’effetto in vista del quale l’atto viene perfezionato; si parla, invece, di efficacia indiretta o riflessa per alludere alla rilevanza esterna dell’atto, cioè alla sua forza di imporsi quale semplice fatto in grado di influenzare, sia pure indirettamente, le posizioni giuridiche dei terzi.

Tuttavia, gli effetti possono divergere dal contenuto del contratto così come voluto e predisposto dalle parti:

a) Anzitutto, agli effetti previsti dalle parti si aggiungono gli effetti integrativi, che trovano la loro fonte nella legge o in altre fonti esterne al contratto. Tale integrazione può essere cogente o suppletiva a secondo che si imponga coattivamente, nonostante dunque una diversa previsione delle parti, oppure sia diretta solo a colmare eventuali lacune del contratto. In definitiva, possono quindi esserci effetti giuridici non corrispondenti alle determinazioni convenzionali, pur se compatibili con la causa del contratto.

b) La divergenza tra contenuto ed effetti può, poi, rappresentare un inadempimento del contratto, e vale a dire la mancata o difettosa attuazione dell’impegno della parte in ordine al risultato programmato. In tal caso, il contratto è pur sempre efficace perché obbliga la parte a realizzare quel risultato, ma esso produce un effetto obbligatorio in luogo del prefisso effetto reale.

All’efficacia si contrappone l’inefficacia del contratto.

L’inefficacia può indicare, in generale, l’improduttività di effetti del contratto ma usualmente l’inefficacia è intesa nella nozione più ristretta di inefficacia provvisoria.

L’inefficacia provvisoria indica la temporanea improduttività giuridica dipendente da una condizione volontaria o legale.

Precisamente, il contratto è provvisoriamente inefficace:

a) Quando le parti stesse ne hanno subordinato l’efficacia ad un evento futuro ed è incerto (condizione volontaria) oppure,

b) Quando manca un requisito legale esterno al contratto (ossia non facente parte dei suoi elementi costitutivi) al quale la legge subordina l’efficacia del contratto (condizione legale).

Si parla di inefficacia provvisoria proprio perché essa è destinata a venir meno col subentrare del requisito di efficacia oppure a divenire definitiva quando è certo che tale requisito non potrà subentrare.

Occorre precisare che l’efficacia provvisoria non esclude la vincolatività del contratto, ossia la soggezione delle parti al rapporto contrattuale. In attesa che il contratto diventi efficace, le parti sono vincolate all’accordo preso e possono svincolarsi solo nei modi usuali di scioglimento del contratto.

La vincolatività non implica l’impegnatività del contratto, ossia l’obbligo delle parti di realizzare il programma contrattuale.

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