In linea generale, l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo è sottoposta alle stesse regole previste per le altre leggi del nostro ordinamento, ad eccezione di alcune disposizioni introdotte di recente dalla legge n. 212/2000, contenente lo Statuto del contribuente.

Innanzitutto, questa legge prevede il ed. principio di fissità, in virtù del quale le disposizioni contenute all’interno di questa legge costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, e possono essere derogate o modificate solo espressamente, e mai da leggi speciali. In tal modo, il legislatore ha mirato a salvaguardare le norme dello Statuto.

Poi, sempre la stessa legge prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello della data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Il divieto di retroattività delle leggi tributarie ha finalità garantiste nei confronti del contribuente, e si ricollega alla problematica relativa alla costituzionalità delle norme impositive retroattive. In ogni caso, il divieto è da riferire al campo delle norme che introducono nuovi o maggiori oneri per il contribuente, e non a quelle norme istitutive di agevolazioni, sanatorie, ecc.; infine, il divieto di retroattività va assunto come canone interpretativo (da far valere nei casi di dubbi) e non come regola della successione delle leggi nel tempo.

Infine, sempre a garanzia del contribuente è prevista la disposizione per la quale le norme tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla loro entrata in vigore. Però, anche in questo caso ci troviamo in presenza di un canone interpretativo da utilizzare nei casi di dubbi.

Per quanto concerne l’efficace delle leggi tributarie nello spazio, esse possono essere applicate solo nel territorio dello Stato e da organi amministrativi e giurisdizionali operanti al suo interno. Tuttavia, possono anche riguardare fatti avvenuti all’estero (ad esempio la tassazione dei redditi realizzati all’estero da soggetti residenti in Italia), ovvero fatti posti in essere in Italia da stranieri (ad esempio la tassazione dei redditi prodotti da stranieri in Italia).

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