La norma tributaria è di regola destinata a trovare efficacia solo nel territorio statale, all’interno di cui è obbligatoria per ogni destinatario e come tale può esser oggetto di applicazione in sede amministrativa e giurisdizionale. Problemi più complessi sono quelli connessi alla possibile rilevanza, nella costruzione della fattispecie tributaria sostanziale, di fatti economici posti in essere al di fuori del territorio statale e problemi riguardanti la tutelabilità internazionale del credito tributario.

1° problema. Esso riguarda l’individuazione di limiti spaziali nella formulazione della fattispecie d’imposta: questi limiti sono derivanti dalla prassi internazionale oppure da accordi tra Stati. Riguardo alla prassi internazionale, questa non può limitare il legislatore nella scelta dei presupposti d’imposta e nella fissazione di criteri di collegamento dei presupposti col territorio all’interno di cui lo Stato esercita la sua sovranità: devono esser limiti derivanti dalla complessa realizzabilità di crediti tributari privi di un ragionevole collegamento oggettivo/soggettivo col territorio statale, quindi dalla perdita di serietà di un sistema impositivo privo dell’effettività. Da ciò si sono elaborati criteri omogenei di regolamentazione del collegamento del fatto economico al territorio, valorizzando volta per volta elementi oggettivi (cioè il collegamento materiale o giuridico del fatto economico al territorio: avviene quando il bene oggetto dell’imposizione si trova nello Stato ovvero una certa attività sia svolta nel territorio stesso. Nel 1° sistema impositivo la determinazione dell’elemento spaziale del presupposto ruota su elementi oggettivi ed è definito sistema di tassazione su base territoriale) e gli elementi soggettivi (rileva l’esistenza di un collegamento del soggetto col territorio, derivante da scelta elettiva o da comportamenti concludenti: ad esempio la residenza della persona fisica ai fini IRPEF. Il 2° sistema ruota sulla residenza del soggetto ed è definito come sistema di tassazione su base mondiale (world wide system). I 2 sistemi sono combinabili: in Italia c’è un sistema misto (che fonda l’imposizione dei soggetti residenti sul principio dell’utile mondiale e l’imposizione dei soggetti non residenti sul principio della territorialità. Nel sistema IRPEF, la persona fisica residente nello Stato è soggetta al tributo su redditi ovunque prodotti, la persona fisica non residente è soggetta solo riguardo a redditi prodotti nel territorio dello Stato). La convergenza di più sistemi impositivi sulla stessa fonte produttiva (ciò è possibile perchè ad esempio un soggetto che produce reddito all’estero potrà vedere assoggettato ad un’imposta estera su base territoriale lo stesso reddito che concorre a formare l’imponibile nel suo stato di residenza) urta regole economiche, ma non trova nell’ordinamento tributario una regola che ne disponga il divieto. Per rimediare agli effetti della doppia imposizione internazionale, soccorrono a volte rimedi di diritto interno, rappresentati da deroghe eccezionali al sistema dell’utile mondiale ovvero dal riconoscimento del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero. Tuttavia, il rimedio migliore alla doppia imposizione è rappresentato dalle convenzioni internazionali verso le doppie imposizioni (trattati tra stati diretti a disciplinare pattiziamente l’applicazione delle rispettive norme tributarie, recepiti con legge di attuazione, per la loro specialità prevalgono sulla disciplina interna, tranne se quest’ultima sia più favorevole per il contribuente, in quanto qui si applica il 169 TUIR).

2° problema. Attiene alla tutelabilità all’estero delle ragioni creditorie fiscali : esso si sostanzia nell’individuazione di spazi per l’esercizio fuori del territorio statale dei poteri amministrativi di ricognizione del fatto a rilevanza tributaria (questo può avvenire col ricorso a strumenti di collaborazione internazionale tra amministrazioni: scambio d’informazioni, autorizzazione alla presenza all’estero di funzionari amministrativi previsti in ambito UE recepiti da apposite disposizioni interne) e per la riscossione coattiva all’estero di un credito d’imposta liquido ed esigibile (di regola non può avvenire, salvo le convenzioni, che prevedano l’avvio di una procedura esecutiva fondata sul titolo formato in Italia, per cui in tal casi la tutela esecutiva finisce per esser affidata alla delibazione della sentenza secondo regole proprie dello Stato in cui il credito tributario deve esser portato in riscossione coattiva).

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