Caratteristiche del ricorso per cassazione:

  • mezzo di impugnazione a motivi limitati: a differenza dell’appello, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a motivi limitati, dal momento che l’art. 360 elenca in cinque numeri i soli motivi per i quali si può ricorrere contro le sentenze dei giudici civili;
  • azione di impugnativa: nella contrapposizione tra mezzi di gravame e azioni di impugnativa il ricorso per cassazione deve essere inquadrato nella seconda categoria, dal momento che il suo scopo non è quello di ottenere direttamente un riesame ex novosul merito della stessa controversia, bensì quello di ottenere dalla Corte una decisione sulla diversa controversia concernente l’esistenza del vizio titolo per l’annullamento. Solo in un secondo momento, annullata la sentenza, tale riesame può avvenire, ma davanti ad un giudice di solito diverso dalla Corte suprema. Il giudizio di cassazione, in sostanza, si distingue in due fasi:
    • una fase rescindente, davanti alla stessa Corte, il cui oggetto è costituito dal motivo o dai motivi fatti valere nel ricorso;
    • una fase rescissoria (sussistente solo se il motivo di impugnazione proposto della fase rescindente sia ritenuto fondato), davanti ad un giudice normalmente di pari grado a quello che ha adottato il provvedimento cassato, che ha per oggetto il riesame della controversia in merito.
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