Inammissibilità del ricorso

La tassatività dei motivi trova una sanzione nell’art. 600 co. 3, secondo il quale il ricorso risulta essere inammissibile:

  • se viene proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge;
  • se viene proposto per motivi manifestamente infondati. Il ricorso, in particolare, è manifestamente infondato quando il ricorrente denuncia vizi ictu oculi insussistenti, la cui fondatezza sia di palese evidenza
  • se viene proposto per violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello.

Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile sia per una di queste cause speciali, proprie del ricorso per cassazione, sia in presenza di una delle cause generali di inammissibilità previste per tutte le impugnazioni dall’art. 591.

 Cognizione e ragionamento giuridico della corte di cassazione

Ai sensi dell’art. 609 co. 1, il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti ex art. 606 co. 1, con implicita prescrizione che tali motivi debbano già essere stati presentati al giudice di merito (appello). Tale prescrizione conosce l’eccezione delle questioni che la corte può rilevare di ufficio e di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (co. 2).

Dalle considerazioni svolte emerge una profonda differenza:

  • il giudice di appello non è vincolato strettamente al motivo proposto da una parte e può decidere liberamente su tutte le questioni ipotizzabili in relazione al punto che è stato impugnato (art. 597 co. 1);
  • la corte di cassazione vede la sua cognizione limitata ai motivi addotti dalle parti (art. 609 co. 1): il giudice di legittimità può soltanto accoglierli o rigettarli, salve le ricordate eccezioni in merito alle questioni rilevabili di ufficio o non deducibili in appello (co. 2).

Il ricorso per cassazione, quindi, è definibile come un’azione di annullamento della sentenza impugnata: se sono ritenuti validi i motivi dedotti, la corte si limita ad annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio al giudice che l’ha emessa.

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