Corte di cassazione come supremo organo giurisdizionale

L’art. 111 Cost. prescrive che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di leggi (co. 7). Da tale norma si comprende che il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di legittimità e non per motivi di mero fatto: la corte di cassazione, infatti, non critica la ricostruzione del fatto (come fa il giudice di appello), ma controlla la sentenza di appello limitatamente ai motivi formulati dalla parte che ha proposto ricorso. A differenza del giudice di appello, peraltro, i motivi di ricorso per cassazione costituiscono un numero chiuso (art. 606).

 Funzioni della corte di cassazione

Secondo l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, la corte di cassazione svolge le seguenti funzioni:

  • assicura l’esatta osservanza della legge eliminando gli errori di interpretazione della medesima (nomofilachia);
  • assicura l’uniforme interpretazione della legge sul territorio nazionale;
  • assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di attribuzione;
  • adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

 La corte suprema di cassazione, con sede a Roma, è divisa in sezioni, composte da un presidente e da quattro consiglieri ciascuna, con attribuzioni differenziate per materia. L’organico è formato dal primo presidente, da presidenti di sezione e da circa trecentocinquanta consiglieri.

 Sezioni unite

Il presidente della corte, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite (art. 610 co. 2):

  • quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni;
  • quando le questioni proposte sono di speciale importanza.

La singola sezione può rimettere il ricorso alle sezioni unite se rileva che la questione di diritto, sottoposta al suo esame, ha dato luogo o può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale (art. 618).

 Le sezioni unite sono composte da otto consiglieri e sono presiedute dal primo presidente, il quale può restituire il ricorso alla sezione semplice qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima materia, ovvero il contrasto giurisprudenziale sia superato.

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