Nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione per motivi di giurisdizione (art. 110). Il ricorso alla Corte di cassazione è ammesso per denunciare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, la quale può concretarsi in un’erronea declinatoria di giurisdizione o nell’accoglimento del ricorso in ipotesi esorbitanti rispetto alla giurisdizione amministrativa. La Cassazione ha proposto varie volta un’interpretazione estensiva della condizione rappresentata dai motivi inerenti alla giurisdizione. Tale indirizzo ha suscitato molteplici discussioni, anche perché i limiti del sindacato della Cassazione rispecchiano un canone costituzionale (art. 111 Cost.).

Il ricorso va proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato oppure nel termine di sei mesi dal deposito della decisione, nel caso che essa non sia stata notificata (art. 325 c.p.c.). Quando sia impugnata una sentenza del Consiglio di Stato, sulla questione di giurisdizione si pronunciano le sezioni unite della Cassazione (art. 374 c.p.c.).

Il codice ha introdotto la possibilità di una sospensione dell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in pendenza del ricorso per cassazione (art. 111). Tale sospensione, unitamente ad ogni altra misura cautelare, viene disposta dallo stesso Consiglio di Stato, su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza.

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