Nell’ambito delle sanzioni giuridiche, si distingue tra:

  • sanzioni punitive, consistenti in conseguenze spiacevoli e avente una funzione impeditiva, di scoraggiamento delle condotte trasgressive. Tali sanzioni, a loro volta, si distinguono in:
    • sanzioni omogenee, che partecipano della stessa natura della prestazione o comportamento dovuti (es. risarcimento del danno).
    • sanzioni eterogenee, che non partecipano della stessa natura della prestazione o del comportamento dovuti. Tali sanzioni vengono poi distinte in:
      • sanzioni eterogenee impeditive, che si riflettono sull’atto incidendo sullo stesso bene giuridico oggetto dell’obbligo (es. nullità).
      • sanzioni eterogenee afflittive, che si riflettono sull’agente incidendo su un bene giuridico del tutto diverso da quello oggetto dell’obbligo (es. pena).
      • sanzioni premiali, consistenti in conseguenze gradevoli dell’osservanza e aventi una funzione propulsiva, di incoraggiamento delle condotte osservanti.

 La pena, quindi, consiste nella limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo e, venendo comminata proprio per impedire tale violazione, presenta un carattere eterogeneo rispetto al contenuto dell’obbligo stesso.

La pena pubblica, statuita per la tutela di un interesse pubblico ed inflitta attraverso un procedimento di tipo pubblicistico, abbraccia non solo la pena criminale, ma anche la pena amministrativa. La pena in senso stretto, tuttavia, è rappresentata dalla pena criminale, la quale consiste nella sanzione afflittiva prevista dall’ordinamento giuridico per chi viola un comando di natura penale. A prescindere dal fondamento o dalla funzione della pena, comunque, essa implica sempre una sofferenza, poiché l’afflittività è un carattere essenziale e constante dello stesso concetto di pena.

Lascia un commento