La riduzione di pena conseguente all’adozione dei procedimenti ex 442 e 444 hacarattere premiale non essendo assimilabile ad alcuna attenuante del reato: ciò non concerne né la personalità dell’autore del reato né del fatto. Ciò vuol dire che essa non concorre con una o più circostanze aggravanti nel giudizio di bilanciamento che deve esser svolto ex 69. Se la fattispecie condizionante la riduzione di pena dettata per i casi sopracitati non ha natura circostanziale, l’effetto ad essa ricollegata sarà d’ordine sostanziale, traducendosi in una disciplina del fatto contestato più favorevole per il reo. Riguardo l’impossibilità di considerare la sequenza di fatti processuali ex 442 e 444 come circostanze, per la cassa con la n. 1217/1995 la disposizione ex 4 del DPR 394/1990 deve esser intesa nel senso che la revoca è operante solo in caso in cui il beneficiario subisca per un delitto doloso condanna alla pena detentiva di una certa entità, determinata concretamente sulla base di ogni componente dopo aver tenuto conto delle possibili circostanze del reato e dell’aumento per l’eventuale continuazione, nonché la riduzione di pena conseguente all’adozione che ha carattere premiale non assimilabile ad alcuna attenuante del reato: infatti né la lettera né la ratio dei questa disposizione consentono di riferirsi esclusivamente alla pena determinata su base di circostanze di diritto sostanziale, con l’esclusione della riduzione di natura processuale (Cassazione 7200/1999). La riduzione di pena non è circostanza quindi. La riduzione di pena ha quindi carattere sostanziale, ma la serie di atti giuridici conducenti alla diminuzione di pena hanno carattere processuale (cassa 5027/1997). Sul piano sostanziale bisognerà allora distinguere quando il trattamento definitivo discenda dal rilievo attribuito anche a circostanze e quando dipenda dalla misura della pena effettivamente irrogata: quindi Gallo è d’accordo con quelle decisioni che negano che dalla riduzione di pena ex 442/444 si debba tener conto per determinare il tempo necessario al compiersi della prescrizione.

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