Prostituzione e pornografia minorili sono i due cardini su cui ruotano i nuovi reati:

  • per prostituzione in senso giuridico-penale deve intendersi le prestazioni sessuali abituali, femminili e maschili, eterosessuali e omosessuali, a qualsiasi richiedente, dietro compenso quale elemento determinante dell’incontro sessuale.

Circa la prostituzione minorile, appare più corretta non la tesi autonomista, che la considera una nozione distinta dalla suddetta, bensì la tesi unitaria, che la identifica con la nozione tradizionale, richiedendosi per la sua sussistenza anche la pluralità di atti sessuali mercenari. Circa la coscienza dei requisiti della sessualità, abitualità, indiscriminatezza e compenso, essa deve esistere nell’induttore, favoreggiatore o sfruttatore, in quanto oggetto del dolo, ma anche nel minore;

  • la pornografia è un concetto nuovo per il nostro ordinamento, poichĂ© vi è stato introdotto con la legge del 1998, in attuazione di impegni internazionali. Dal momento che la legge e i documenti internazionali non contengono una definizione di pornografia, la quale, peraltro, non è stata fornita neanche dalla dottrina o dalla giurisprudenza, restano tuttora aperti gli ostici problemi definitori e dei rapporti con le nozioni di prostituzione di oscenitĂ .

A detta del Mantovani, comunque, per pornografia deve intendersi il compimento di atti sessuali, femminili o maschili, eterosessuali o omosessuali, aventi finalisticamente come destinatari uno o più soggetti che ne fruiscono attraverso non la partecipazione fisica ad essi, ma la visione o l’audizione diretta (dal vivo) o indiretta (tramite trasmissioni) degli stessi.

 Detto questo, i rapporti tra prostituzione e pornografia sembrano rappresentabili come due cerchi intersecantisi, nel senso che:

  • vi può essere prostituzione senza pornografia, allorchĂ© gli atti sessuali prostituzionali si svolgano esclusivamente tra persona prostituta e cliente, senza alcuna fruizione mediante visione o ascoltazione degli stessi da parte di altre persone non partecipanti;
  • vi può essere pornografia senza prostituzione, allorchĂ© degli altrui atti sessuali fruiscano terze persone attraverso non la partecipazione fisica, ma la visione o l’ascoltazione di essi e tali atti sessuali non siano prostituzionali;
  • vi può essere contemporaneamente prostituzione e pornografia, allorchĂ© gli atti sessuali siano prostituzionali e altresì pornografici, perchĂ© oggetto di fruizione mediante visione o audizione da parte di terze persone.

 Il materiale pornografico consiste nei supporti (grafici, magnetici, elettronici) che incorporano esibizioni pedopornografiche, consentendone la visione o l’audizione indirette. Tale materiale, peraltro, deve essere inteso:

  • ai fini dei reati degli artt. 600 ter e 600 quater, come materiale pedopornografico reale, concernente esibizioni pornografiche coinvolgenti minori esistenti e realmente avvenute;
  • ai fini delle fattispecie dell’art. 600 quater 1, come materiale pedopornografico virtuale, da intendersi in senso lato, ossia comprendente immagini pedopornografiche quali prodotto di tecniche di elaborazione grafica e, quindi:
    • sia le immagini pornografiche di minori totalmente inesistenti;
    • sia le immagini pornografiche, costruite con immagini di minori o solo con parti di immagini di minori, in entrambi i casi esistenti, ma non coinvolti nelle esibizioni pornografiche rappresentate;
    • sia le immagini pornografiche di soggetti maggiorenni esistenti, ma fatte apparire come fossero di minori.

Le suddette immagini virtuali, comunque, per essere considerate materiale pedopornografico devono far apparire le varie situazioni non reali come vere, perché solo la verosimiglianza può produrre quegli effetti criminogeni di stimolo e di incitamento, nel mercato della pedofilia, della domanda di prestazioni sessuali di minori e, indirettamente, della prostituzione minorile. L’art. 600 quater 1 (pornografia virtuale), infatti, introdotto della l. n. 38 del 2006, dispone che le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 quater si applicano anche a quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o di parti di esse e specifica che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di realizzazione fa apparire come vere situazioni non reali .

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