Consiste nel fatto di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche (art. 600 ter co. 1 riformulata dalla l. n. 38 del 2006).

La presente fattispecie costituisce la prima delle molteplici fattispecie, raggruppate sotto l’art. 600 ter, strutturalmente disomogenee e di diverso valore, ma ruotanti attorno al denominatore comune della pornografia minorile. Tali fattispecie, in particolare, sono inquadrabili in un sistema avente come finalità la punibilità di tutte le varie fasi del mercato della pornografia minorile (es. dai fatti prodromici della divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento minorile al commercio del materiale pornografico):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore degli anni diciotto, di sesso maschile o femminile;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste alternativamente:
    • nella realizzazione di esibizioni pornografiche, che comprende il compimento;
      • degli atti sessuali del minore, su altri e con altri, su animali o manichini;
      • degli altrui atti sessuali in presenza del minore, senza la partecipazione fisica ad essi, ma con la visione o audizione da parte dei fruitori;
    • nella produzione di materiale pornografico reale, ossia di supporti che incorporano l’esibizione pornografica, consentendone la visione o l’audizione indirette.

Entrambe queste condotte, peraltro, devono prevedere l’utilizzo di minori, da intendersi nel senso di strumentalizzazione pornografica di minori con o senza scopo di lucro (reificazione a merce sessuale);

  • nell’induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche, che, al pari della simmetrica ipotesi dell’induzione alla prostituzione, abbraccia sia la determinazione che il rafforzamento e richiede il duplice evento del risultato psichico dell’insorgenza o del rafforzamento nel minore del suddetto proposito partecipativo e del risultato materiale della partecipazione ad almeno un’esibizione.

Dal momento che l’art. 600 ter è norma a più fattispecie e non disposizione a più norme, nel caso di chi induce alla partecipazione, realizza esibizioni pornografiche e produce materiale pornografico, si ha un solo reato;

  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato non più a dolo specifico di lucro, ma a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre a partecipare ad esibizioni, di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico reale;
  • l’oggetto giuridico è costituito dai beni di cui a pag. 63 (reato di danno);
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo della realizzazione dell’esibizione pornografica o della produzione del materiale pornografico. Il tentativo è configurabile rispetto a tutte e tre le suddette ipotesi;
  • circa la struttura, trattasi di reato eventualmente abituale, dato che non è necessaria la reiterazione della condotta tipica, potendo il reato perfezionarsi anche con la realizzazione di una sola esibizione o con la produzione di un unico materiale pornografico. Qualora tale reiterazione si verifichi, tuttavia, si ha pur sempre un unico reato.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 25.822 a 258.528.

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