Consiste nel fatto di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo (art. 600 ter), offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma (art. 600 ter co. 4). La presente fattispecie sussidiaria ha evidentemente la ratio di perseguire anche le attivitĂ  marginali al mercato o, comunque, la circolazione del materiale pornografico:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore degli anni diciotto, di sesso maschile o femminile;
  • circa l’elemento oggettivo, esso è costituito:
    • dal presupposto negativo della non produzione (co. 1), del non commercio (co. 2), della non distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale (co. 3) da parte del cedente;
    • dalla condotta, consistente alternativamente:
      • nell’offerta del materiale pornografico, ossia nella dichiarazione (seria e non millantatrice) della disposizione a cedere tale materiale, o nella cessione, ossia nel trasferimento della proprietĂ  o del possesso;
      • nell’offerta di cessione o nella cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Tali offerta di cessione e cessione devono essere posto in essere fuori da un’organizzazione commerciale e devono avere carattere occasionale ed episodico;

  • dall’essere il materiale pornografico quello di cui al primo comma dell’art. 600 ter, ossia la strumentalizzazione dei medesimi con o senza scopo di lucro;
  • circa l’elemento soggettivo, si tratta di reato a dolo generico, consistente questo nella volontĂ  dell’offerta o della cessione del materiale pornografico suddetto
  • l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo dell’offerta o della cessione. Il tentativo è configurabile.

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da € 1.549 a 5.164.

Lascia un commento