I delitti in materia di prostituzione e di pornografia minorili sono stati introdotti:

  • per quanto riguarda i nuovi artt. 600 bissepties, dalla l. n. 269 del 1998 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori);
  • per quanto riguarda gli aggiunti artt. 600 co. 3, 601 co. 2 e 602 co. 2, dalla l. n. 228 del 2003 (misure contro la tratta di persone).

Le leggi sopracitate hanno evidentemente preso le mosse dall’emersione della piaga, reale e dilagante, dello sfruttamento commercialistico della prostituzione e della pornografia minorili, nonché dal traffico di minori. Tale normativa, quindi, ha arricchito la categoria dei delitti contro la persona di nuove fattispecie, aventi una precisa ragione di essere e un triplice scopo:

  • inasprire a livello sanzionatorio i fatti di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile;
  • ammodernare i vecchi delitti di schiavitù e tratta;
  • incriminare ex novo la fruizione di prestazione sessuale mercenaria minorile da parte del cliente e la pornografia minorile.
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