La libertà umana ha sempre costituito oggetto di tutela penale, anche se molto differenziata, poiché i delitti contro la libertà appartengono sia alle costanti sia alle variabili del diritto penale, presentando la tutela ineliminabili differenziazioni in rapporto ai diversi tipi di ordinamenti (es. assolutistici, democratico-liberali).

Il codice del 1930, pur prevedendo i delitti contro la libertà come categoria autonoma, ne immiserisce il contenuto e ne frammenta e disperde l’unitarietà mediante lo scorporo da essa di tutti quei reati che, secondo la politica legislativa di pubblicizzazione, erano ritenuti offensivi non del solo bene della libertà individuale, ma di interessi superindividuali prevalenti (es. delitti contro le libertà politiche, trasferiti nei delitti contro la personalità dello Stato) (utilitarismo statocentrico). Il codice Rocco, in particolare, prevede cinque sezioni di delitti contro la libertà individuale:

  • i delitti contro la personalità individuale;
  • i delitti contro la libertà personale;
  • i delitti contro la libertà morale;
  • i delitti contro l’inviolabilità del domicilio;
  • i delitti contro l’inviolabilità dei segreti.

La sistematica del codice è criticabile anche sotto il profilo terminologico: la persona umana, infatti, viene considerata sia come oggettività giuridica di categoria dell’intero Titolo XII (come genus) sia come oggettività giuridica della specifica sottospecie dei delitti contro la libertà costituita dai delitti contro la personalità individuale (come species).

Risulta impropria anche la distinzione tra libertà personale e libertà morale, poiché anche la libertà morale rientra nel genus della libertà personale. Il codice, quindi, per sorreggere tale distinzione, deve considerare la libertà personale, restrittivamente, come libertà fisica o di movimento.

Tra il catalogo costituzionale dei diritti di libertà e quello penale dei delitti contro la libertà non vi è una stretta corrispondenza:

  • la tutela costituzionale ha per oggetto non l’onnicomprensiva libertà umana, ma singoli diritti di libertà, che ne rappresentano gli aspetti più significativi e maggiormente esposti ai pericoli di aggressione;
  • la tutela penale si estende a tutte le libertà, di diritto e di fatto, garantite o non garantite costituzionalmente e, quindi, a quella componente di libertà insita in ciascuna figura soggettiva. Nel catalogo dei delitti contro la libertà, peraltro, accanto alle norme che tutelano singoli aspetti della libertà umana, vi è la norma generale dell’intero sistema dei delitti suddetti, la violenza privata, che tutela l’onnicomprensiva libertà umana in tutti i casi in cui il legislatore ha ritenuto che la libertà sia il bene offeso, unico e prevalente, e dalla quale si dirama una serie di norme speciali, sparse in altre categorie di reati.
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