Riforme parziali al Codice del 1930.

Durante il corso degli anni cinquanta si sono fatte avanti due istanze, quella di modificare il codice in senso accusatorio e quella di dare forma ad un nuovo processo penale. Per quanto attiene alla prima istanza, l’attività della Corte costituzionale ha svolto un ruolo centrale in due direzioni:

  • ha imposto al legislatore di modificare alcune disposizioni del codice evidentemente ispirate al modello inquisitorio, cosa questa che avvenne principalmente con la l. n. 517 del 1956, con la quale vennero ripristinati molti istituti del vecchio ordinamento liberale;
  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di oltre cento articoli del codice penale.

Quest’attività della Corte costituzione, affiancata da quella del legislatore (es. riforma della Corte d’assise, riforma della disciplina dell’errore giudiziario), ha fatto in modo che il nostro ordinamento virasse effettivamente verso il modello accusatorio, pur rimanendo a pieno titolo un sistema misto. A dimostrazione di tale natura mista, si rivela la persistenza del principio del cumulo delle funzioni processuali, sulla base del quale sia il giudice istruttore che il pubblico ministero procedono alle indagini preliminari, fornendo documenti che il giudice del dibattimento può utilizzare in maniera eguale.

Lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale.

La seconda istanza, volta a dare forma ad un nuovo processo penale, trova le sue prime risposte a partire dal 1962, ma viene soddisfatta soltanto ventisei anni dopo, nel 1988 con l’approvazione del nuovo codice di procedura penale.

Per giungere a tale risultato, comunque, si sono alternate innumerevoli fasi storiche:

  • nel 1962 si insedia una commissione che nel 1963 riesce solamente a produrre una bozza di uno schema del codice di procedura penale che prevede un sistema processuale di tipo accusatorio puro;
  • dal 1963 al 1974 si alternano una lunga serie di disegni di legge, alcuno dei quali capaci di giungere sino alla discussione in aula;
  • nel 1974 il professor Pisapia viene incaricato di presiedere una commissione, che nel 1978 giunge all’elaborazione di un progetto preliminare del codice di procedura. La legge delega, tuttavia, imponendo la conservazione di alcuni elementi del modello misto, non elimina la figura ibrida del giudice istruttore.

Tale progetto, comunque, di fronte al rapimento Moro, diviene immediatamente inadatto alle esigenze politiche, che certo non ispirano riforme di carattere garantista;

  • solo nel 1980, quando la minaccia del terrorismo sembrava debellata, cominciano i lavori di una nuova Commissione, che inquadra un nuovo sistema processuale, finalmente ispirato senza riserve al modello accusatorio (es. eliminata la figura del giudice istruttore);
  • nel 1987, sulla base di questo nuovo sistema processuale, il Parlamento decide di delegare una nuova Commissione, presieduta sempre dal professor Pisapia, la quale l’anno successivo presenta alle Camere l’attuale codice di procedura penale, entrato in vigore nell’ottobre del 1988.
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