La riserva dei trattati indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato o di accettarle con talune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione. Tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, quindi, l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva, laddove il trattato resta integralmente applicabile tra gli altri Stati.

Nel caso di una dichiarazione interpretativa, occorre presumere la volontà dello Stato che la formula di non accettare una o più clausole del Trattato se non in un determinato significato, cosicché significati diversi non potranno essergli opposti. In dottrina è stata fatta una distinzione tra:

  • dichiarazioni interpretative condizionate o qualificate, equivalenti alle riserve;
  • mere dichiarazioni interpretative, che consisterebbero nella sola proposta di una determinata interpretazione.

La riserva ha senso nei trattati multilaterali, soprattutto in quelli stipulati da un numero rilevante di Stati. Nei trattati bilaterali, invece, lo Stato che non vuole assumere certi impegni non ha che da proporre alla controparte di escluderli dal testo. Risulta piuttosto ovvio che l’istituto della riserva ha lo scopo di facilitare la larga partecipazione ai trattati multilaterali

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