L’ altra grande novità della Costituzione è costituita dal riconoscimento dei diritti inviolabili dell’ uomo (art. 2), per la maggior parte dei quali essa prevede un rapporto di reciproca esclusione con gli apparati ed i poteri amministrativi: si pensi, ad es., alla libertà personale, a quella domiciliare, alla libertà e segretezza delle comunicazioni, alla libertà religiosa (artt. 13, 14, 15 e 19), le quali sono sottoposte sia a riserva di legge che di giurisdizione. In questi casi, alla P.A. (ed in particolare, all’ autorità di pubblica sicurezza) è sottratto ogni potere di intervento.

Tuttavia, è bene precisare che in casi eccezionali di necessità e urgenza (indicati tassativamente dalla legge) l’ autorità di p.s. può adottare determinate misure amministrative, le quali, però, dovranno essere comunicate entro 48 ore all’ autorità giudiziaria e restano prive di effetti se questa non le convalida entro le successive 48 ore (si tratta, quindi, di una competenza non solo legata a presupposti eccezionali, ma anche provvisoria).

Appare utile sottolineare, in ogni caso, che non tutti i diritti inviolabili formano oggetto di riserva di giurisdizione: non lo, ad es., la libertà di circolazione, che può essere, infatti, limitata in via generale per motivi di sanità e di sicurezza (art. 16); non lo è, del pari, la libertà di riunione (art. 17), dal momento che le riunioni possono essere vietate per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. In tali situazioni l’ autorità di p.s. può intervenire senza che sia richiesto l’ intervento dell’ autorità giudiziaria e ciò perché la circolazione e la riunione sono attività che si svolgono in contesti pluripersonali, composti cioè da più persone, il cui contatto potrebbe mettere a repentaglio beni o valori costituzionali (così, ad es., l’ incolumità dei cittadini potrebbe essere pregiudicata da una riunione con partecipanti armati; allo stesso modo, la sanità potrebbe subire un grave danno se persone affette da una malattia contagiosa potessero circolare liberamente). In questi casi, la garanzia per il cittadino è data da una riserva di legge, rinforzata dalla previsione dei motivi che autorizzano la limitazione: sanità e sicurezza per la libertà di circolazione; incolumità e sicurezza per la libertà di riunione.

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