La Costituzione, sancendo il principio della riserva di legge, permette la restrizione della libertà personale soltanto nei casi e modi previsti dalla legge (art. 13 co. 2), disposizione questa da cui si ricava che il potere di limitare la libertà personale ha il carattere della eccezionalità.

Il codice precisa tali casi e modi quando nell’art. 272 afferma che le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizione del presente titolo avente ad oggetto le misure cautelari personali. Occorre sottolineare alcuni elementi:

  • il riferimento alle libertà personali comprende sia le misure cautelari che toccano la libertà personale in senso stretto, sia le misure cautelari che impongono comunque ulteriori divieti;
  • l’art. 272 ammette che vi siano misure diverse da quelle cautelari, che comunque limitino la libertà personale (cosiddette misure precautelari), ossia l’arresto ed il fermo.

La riserva di giurisdizione è attuata dall’art. 279 del codice, secondo cui sull’applicazione, revoca o modifica delle misure cautelari provvede il giudice (autorità giudiziaria ex art. 13 co. 2 Cost.) che procede .

Sono previste varie disposizioni di carattere generale che precisano i presupposti necessari per applicare misure coercitive:

  • dato che il giudice deve motivare ampiamente il suo provvedimento, il pubblico ministero ha l’onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che fondano la singola misura (le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari);
  • dopo che la misura coercitiva è stata eseguita (o notificata), l’imputato ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio definito di garanzia , con il quale il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del pubblico ministero e gli atti che la pubblica accusa ha presentato al giudice.
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