Si ha riserva di legge quando la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire in quella materia una fonte secondaria (regolamento del Governo). Si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge.
La funzione della riserva è essenzialmente garantista, in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come ad esempio la limitazione dei diritti fondamentali o l’organizzazione degli uffici pubblici o di importanti organi, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo, il Parlamento appunto, in cui trova spazio la dialettica democratica fra maggioranza e opposizione.
La riserva di legge può essere:
- assoluta quando una determinata materia deve essere interamente regolata dalla legge, viene cioè imposto al Parlamento (o in caso di decreto legge e decreto legislativo al Governo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o secondarie. Sono casi di (—) solo quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 25, 41, 44 e 95 Cost.
- relativa se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali, mentre la loro realizzazione può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie all’interno però dei principi e dei criteri individuati con legge nei limiti dei principi enunciati dalla legge stessa.
Si distingue inoltre fra:
- riserva costituzionale, quando la materia è affidata a leggi costituzionali;
- riserva formale, quando si riferisce solo alla legge, con esclusione degli atti equiparati alla legge e alla legge regionale;
- riserva implicita, quando non è espressamente prevista dalla Costituzione ma si ricava implicitamente da essa.
- esplicita quandola Costituzione indica chiaramente la riserva di legge
- rinforzata (o rafforzata) si ha quandola Costituzione oltre a riservare la disciplina, rafforza il concetto di riserva con altre informazioni
- riserva di legge di giurisdizione, si ha quando indica l’organo preposto ad operare su una materia, ad esempio è l’art. 13 quando sancisce che “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di legge di giurisdizione) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge assoluta)”.
Essa, per gli stessi fini, va accomunata al più generale principio di legalità che è alla base della concezione dello Stato di diritto