L’art 118 dopo la riforma del titolo V contiene delle disposizioni che risultano innovative rispetto al dettato costituzionale precedente, ma non rispetto alla produzione legislativa degli ultimi decenni.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”

In realtà non risulta chiaramente su quali materie spettino le funzioni né con quali atti i conferimenti debbano essere compiuti.

Il I c inoltre lascerebbe intendere che solo i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie, mentre gli altri enti potrebbero esercitarle solo dietro conferimento. Invece il secondo comma sancisce che “I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

Si può notare come non si faccia riferimento alla Regione quale titolare di funzioni amministrative e potrebbe ritenersi appunto che ne sia priva.

In realtà il termine conferite deve essere interpretato in maniera diversa tra il I e il IIc. Nel primo caso va interpretato nella maniera più estensiva possibile, mentre nel secondo caso in maniera restrittiva.

Il IIc rispetto al primo sembrerebbe quasi ripetitivo, ma in realtà pone l’accento su un aspetto importante, ossia sul fatto che le funzioni amministrative sono conferite agli enti suddetti con legge statale o regionale.

Rimane tuttavia problematica l’interpretazione dell’art 121, il quale sancisce che il Presidente della Regione dirige le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle istruzioni del Governo della repubblica.

Si fa riferimento a funzioni delegate dallo Stato che vanno a “saldarsi” con le funzioni proprie della Regione stessa.

Due sono le correnti interpretative:

  • La Costituzione fa riferimento a quelle funzioni trattenute dallo Stato per assicurarne l’esercizio unitario, richiedendo la cooperazione della Regione.
  • Si tratta di una svista avvenuta al momento della riforma del titolo V. Si tratta di una disposizione legata al vecchio sistema, visto che in quello attuale alla Regione non debba essere attribuita alcun tipo di funzione, né propria, né delegata.

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