Si è posto il problema di stabilire se possono configurarsi atti normativi primari diversi dalla legge. Al riguardo il dubbio si è posto in relazione alla previsione dell’articolo 134 che, alludendo genericamente ad atti con forza di legge dello Stato e delle regioni, può portare a ritenere che anche per le regioni siano configurabili atti diversi dalla legge come decreti leggi e decreti legislativi.

Alla luce delle modificazioni costituzionali intervenute è stata di recente riproposta un’interpretazione, che collegando il tenore letterale dell’articolo 134 al nuovo potere regionale, di disciplinare attraverso gli statuti la forma di governo, ritiene che si possa pervenire ad una diversa lettura della formula, “atti con forza di leggi dello Stato delle regioni”, e dunque all’ammissibilità di atti con forza di legge regionale.

A questa decisione replicato che la costituzione individua esplicitamente nella sola legge regionale l’unica fonte di valore primario affidata alla regione. L’impostazione è condivisa e confermata dai nuovi statuti, i quale non solo non prevedono atti regionali con forza di legge, ma in alcuni casi lo escludono espressamente e né vietano l’adozione.

Non sembra invece potersi disconoscere l’esistenza di altri atti normativi primari a livello regionale, quali il referendum abrogativo e i regolamenti consiliari, seppur caratterizzati problematicamente da elementi diversi.

Il referendum abrogativo regionale è previsto dall’articolo 123 e la sua disciplina è affidata allo statuto di ogni singola regione, che possono prevederlo sia con riferimento ad atti legislativi, sia con riferimento ad atti amministrativi. E’ però evidente che soltanto il referendum abrogativo sulla legge regionale, può qualificarsi come fonte primaria, essendo tale tipo di atto dotato della medesima forza della legge regionale ed è quindi capace di incidere a livello primario sull’ordinamento regionale.

Quanto ai regolamenti interni dei consigli regionali è da sottolineare che tutti gli attuali statuti ordinarie e speciali, contemplano espressamente la potestà di adozione di un regolamento volto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’assemblea, richiedendo di regola l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, analogamente a quanto prescrive l’articolo 64, nei confronti dei regolamenti parlamentari

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