L’art. 50 bis, come accennato, elenca le materie riservate al tribunale in composizione collegiale, le principali della quali sono le seguenti:

  • i giudizi di reclamo ex art. 669 terdecies avverso provvedimenti che abbiano concesso o negato misure cautelari;
  • i giudizi nei quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero;
  • i giudizi di competenza delle sezioni specializzate;
  • i giudizi occasionati da responsabilità civile dei magistrati;
  • le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assembra o del consiglio di amministrazione, nonché le cause di responsabilità contro gli organi amministrativi o di controllo, i direttori generali e i liquidatori di società;
  • le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesioni di legittima;
  • i giudizi di apertura e chiusura delle procedure concorsuali e le relative opposizioni, nonché i giudizi oppositori contro provvedimenti del giudice delegato;
  • i procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 salvo che sia altrimenti disposto

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