L’art. 50 bis, come accennato, elenca le materie riservate al tribunale in composizione collegiale, le principali della quali sono le seguenti:
- i giudizi di reclamo ex art. 669 terdecies avverso provvedimenti che abbiano concesso o negato misure cautelari;
- i giudizi nei quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero;
- i giudizi di competenza delle sezioni specializzate;
- i giudizi occasionati da responsabilità civile dei magistrati;
- le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assembra o del consiglio di amministrazione, nonché le cause di responsabilità contro gli organi amministrativi o di controllo, i direttori generali e i liquidatori di società;
- le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesioni di legittima;
- i giudizi di apertura e chiusura delle procedure concorsuali e le relative opposizioni, nonché i giudizi oppositori contro provvedimenti del giudice delegato;
- i procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 salvo che sia altrimenti disposto