Anche gli uffici di tribunale presentano dimensioni estremamente differenti, e per far fronte alle esigenze del coordinamento del lavoro il legislatore ha stabilito che all’interno di quelli con piĂą di 10 giudici è possibile istituire dei posti di presidente di sezione, il cui numero non deve essere superiore a quello determinato dalla proporzione di 1 a 10.

 Le sezioni ordinarie costituiscono le unitĂ  organizzative in cui risultano divise le sedi principali degli uffici di tribunale di medie grandi dimensioni. L’istituzione, la composizione e le attribuzioni delle suddette sezioni sono definite con un provvedimento di natura amministrativa di durata triennale che assume la denominazione di «provvedimento tabellare», la cui adozione spetta al CSM che delibera all’esito di una procedura complessa sulla base di una proposta del presidente della corte d’appello formulata su indicazioni del presidente del tribunale.

Alle sezioni ordinarie può essere assegnato il compito di trattare gli affari civili, penali e i giudizi in grado di appello che la legge attribuisce genericamente alla cognizione del tribunale. Tuttavia, in quelli di maggiori dimensioni sono di norma istituite sezioni distinte per la materia civile e per quella penale nonché per la trattazione di affari in materia fallimentare, societaria e del diritto di famiglia.

Le sezioni ordinarie sono composte da giudici di professione secondo il numero richiesto dalle esigenze di servizio e determinato in base al carico di lavoro pendente, comunque mai inferiore a 5.

Le sezioni distaccate degli uffici di tribunale hanno una circoscrizione territoriale a carattere infracircondariale. All’istituzione, soppressione e modifica delle stesse si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia, di concerto con quello del Tesoro e previo parere del CSM. Il decreto viene adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero di abitanti, dei sistemi di mobilitĂ , dell’indice di contenzioso in materia civile e penale negli ultimi 2 anni, della complessitĂ  e dell’articolazione delle attivitĂ  economiche e sociali esercitate all’interno dell’area geografica interessata dal provvedimento ministeriale.

Le sezioni distaccate sono composte da giudici di professione secondo il numero richiesto dalle esigenze di servizio. I giudici assegnati possono essere chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali anche presso la sede principale del tribunale o altre sezioni distaccate. Ivi non possono essere istituiti posti di presidente di sezione e il coordinamento del lavoro viene esperito direttamente dalla sede principale del tribunale.

In ogni sezione distaccata sono trattati solo gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che rientrano nella circoscrizione della stessa sezione. Per particolari esigenze il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze da trattare nella sede principale siano tenute in una sezione distaccata o viceversa.

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