Si discute se la guerra costituisca una causa di estinzione dei trattati. Fatti salvi certi trattati che sono stipulati proprio in vista della guerra (c.d. diritto internazionale bellico), è evidente che gli accordi conclusi dagli Stati prima della guerra non trovino applicazione durante le ostilità. Occorre tuttavia chiedersi che cosa succeda una volta ripristinata la pace, ossia se la guerra sospenda oppure estingua definitivamente i trattati.

L’art. 44 del Trattato di pace del 1947 stabilì che le Potenze vincitrici avrebbero notificato all’Italia, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Trattato, quali accordi bilaterali intendessero mantenere in vigore o far rivivere, e che gli accordi non notificati sarebbero stati considerati abrogati. Questo secondo il diritto internazionale pattizio. Secondo il diritto consuetudinario, invece, la regola classica dell’estinzione è andata affievolendosi nel corso di questo secolo e soprattutto negli ultimi tempi: è stato negato l’effetto estintivo della guerra in ordine ai trattati multilaterali, ma in generale si è manifestata la tendenza a considerare estinte soltanto le convenzioni che, per la loro natura, per la materia di cui si occupano e per gli interessi che tutelano, siano incompatibili con lo stato di guerra. Occorre comunque riportare la materia a quella coperta dalla clausola rebus sic stantibus: si dovrà infatti verificare volta a volta se la guerra abbia determinato un mutamento radicale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento