Si ritiene che il trattato si estingua in tutto o in parte per il mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di circostanze essenziali o comunque di circostanze senza le quali i contraenti non si sarebbero indotti al trattato (rebus sic stantibus come condizione risolutiva tacita). La Convenzione di Vienna conferma tale norma (art. 62), ma la esprime giustamente in termini restrittivi, consistendo nei fatti in un’antitesi della norma pacta sunt servanda). Essa stabilisce che tale principio possa trovare applicazione solo se:

  • le circostanze mutate costituivano la base essenziale del consenso delle parti;
  • il mutamento sia tale da avere radicalmente trasformato la portata degli obblighi da eseguire;
  • il mutamento non risulti dal fatto illecito dello Stato che lo invoca.

Il principio del rebus sic stantibus, anche se inteso restrittivamente, ha una sfera di applicazione abbastanza ampia, in quanto varie regole del diritto dei trattati ne costituiscono una specificazione (es. nei casi di successione di uno Stato ad un altro nei diritti e negli obblighi pattizi, cadono comunque gli accordi incompatibili con il nuovo regime).

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