Varie cause di invalidità e di estinzione degli accordi internazionali sono analoghe a quelle proprie dei contratti. La loro disciplina è prevista non tanto da norme consuetudinarie ad hoc quanto da quella categoria di norme consuetudinarie costituita dai principi generali di diritto.

 Come cause di invalidità cui è sufficiente accennare, occorre ricordare i classici vizi della volontà:

  • l’errore essenziale, che l’art. 48 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati definisce come l’errore circa un fatto o una situazione che lo Stato supponeva esistente nel momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di questo Stato ;
  • il dolo (art. 49), cui può ricondursi in rapporto di specie a genere la corruzione dell’organo stipulante (art. 50);
  • la violenza sull’organo stipulante (art. 51).

 Come cause di estinzione per cui basta un cenno occorre ricordare:

  • la condizione risolutiva, il termine finale, la denuncia o il recesso, ossia l’atto formale con cui lo Stato dichiara alle parti contraenti la volontà di sciogliersi dal trattato, sempre che tale possibilità sia espressamente o implicitamente prevista dal trattato stesso (art. 56);
  • l’inadempimento della controparte, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum (art. 60);
  • la sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione (art. 61);
  • l’abrogazione totale o parziale, mediante accordo successivo tra le stesse parti.

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