Le norme pattizie si distinguono dalle norme di diritto internazionale generale perché valgono solo per gli Stati che le pongono in essere (trattato internazionale come contratto di diritto interno). Tale contratto, in particolare:

  • può essere aperto, qualora contenga una clausola di adesione (o accessione), che prevede la possibilitĂ  per altri Stati diversi dai contraenti originari di partecipare all’accordo mediante una loro dichiarazione di volontĂ . In tal caso la posizione dei nuovi Stati in nulla differisce giuridicamente da quella dei contraenti originari (adesione come ratifica);
  • può non contenere un clausola di adesione (chiuso), caso in cui è prevista solo la possibilitĂ  che singoli diritti o obblighi discendano dalla convenzione medesima. Anche in questo caso, comunque, deve dimostrarsi che diritti ed obblighi siano in qualche modo accettati dallo Stato terzo (proposta e accettazione): fuori di simili ipotesi, infatti, non può che applicarsi il principio dell’inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati non contraenti (pacta tertiis nec nocent nec prosunt).

 Le parti di un contratto, peraltro, possono sempre impegnarsi a tenere comportamenti che risultino vantaggiosi per i terzi (trattati a favore di terzi). Esempi importanti di impegni di questo tipo sono forniti soprattutto dagli accordi in tema di navigazione: tali accordi, pur intercorrendo tra un numero limitato di Paesi, sanciscono di solito la libertà di navigazione per le navi di tutti gli Stati.

I vantaggi che sorgono da questo tipo di accordi, tuttavia, fintanto che non si trasformano in diritti attraverso la partecipazione del terzo in uno dei modi sopracitati, possono sempre essere revocati ad libitum dalle parti contraenti.

 Anche la Convenzione di Vienna (1969) sul diritto dei trattati si conforma in linea di massima al principio dell’inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi e alla conseguente regola per cui una qualche forma di accordo è necessaria perché il terzo benefici di diritti o sia colpito da obblighi:

  • l’art. 34 sancisce come regola generale che un trattato non crea obblighi o diritti per un terzo Stato senza il suo consenso ;
  • l’art. 35 specifica che un obbligo può derivare da una disposizione di un trattato a carico di un terzo Stato qualora sussistano due condizioni:
    • che le parti contraenti del trattato intendano creare tale obbligo;
    • che lo Stato accetti espressamente per iscritto l’obbligo medesimo;
    • l’art. 36 prevede che un diritto possa nascere a favore di uno Stato terzo solo se questo vi consente, ma aggiunge che il consenso si presume fintanto che non via siano indicazioni contrarie (articolo criticato per eccessiva indulgenza);
    • l’art. 37 stabilisce che i contraenti originari possono revocare quando vogliono il diritto accettato dal terzo, a meno che non ne abbiano preventivamente stabilita in qualche modo l’irrevocabilitĂ .

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