La raccomandazione è l’atto tipico che gli organi delle Nazioni Unite hanno il potere di emanare. Tali raccomandazioni, tuttavia, non vincolano lo Stato cui si dirigono a tenere il comportamento raccomandato. Esse, quindi, non sono propriamente da annoverare tra le fonti previste da accordi. Resta allora da chiedersi se esse siano del tutto improduttive di conseguenze giuridiche oppure se alcuni effetti le siano ricollegabili.

Si ritiene che le raccomandazioni producano un effetto di liceità: non commette un atto illecito lo Stato che, per eseguire una raccomandazione di un organo internazionale, tenga un comportamento contrario ad impegni precedentemente assunti mediante accordo oppure obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario. La possibilità per gli organi di un’organizzazione di indicare agli Stati membri quali contegni siano necessari nell’interesse comune, infatti, non avrebbe senso se non comportasse la rinuncia del singolo Stato a denunciare l’eventuale illiceità dei contegni raccomandati.

L’effetto di liceità, producendosi solo se la raccomandazione è strettamente conforme alle norme statutarie, non ha una sfera di applicazione molto ampia: nelle organizzazioni internazionali, infatti, manca un organo che giudichi della legittimità delle raccomandazioni. Ne consegue allora che l’effetto di liceità può verificarsi solo fra quegli Stati membri che abbiano votato a favore della raccomandazione o che l’abbiano comunque approvata

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