Dalle relazioni interorganiche devono essere tenuti distinti i rapporti che possono correre tra organi diversi in cui è assente il carattere di stabilità che connota le loro relazioni. Taluni di questi rapporti comportano una modificazione dell’ordine delle competenze, così come fissato dall’ordinamento in generale.

Si ricordano: avocazione- sostituzione- delegazione.

Nella avocazione un organo esercita i compiti, spettanti ad altro organo in ordine ai singoli affari, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall’inadempimento dell’organo istituzionalmente competente.

La sostituzione ha invece come presupposto l’inerzia dell’organo sostituitone all’emanazione di un atto cui è tenuto per legge e consiste nell’adozione, previa diffida, da parte di un organo sostituto degli atti di competenza di un altro organo.

L’organo sostituto è di norma un commissario.

Dalla sostituzione nell’emanazione di atti di competenza di un altro organo, deve essere distinta la sostituzione di organi dell’ente, fenomeno definito come gestione sostitutiva coattiva e caratterizzato dallo scioglimento dell’organo o degli organi dell’ente e dalla nomina degli altri soggetti, quali organi straordinari che gestiscono l’ente per un periodo limitato di tempo.

In alcuni casi la sostituzione è collegata al controllo: si parla di controllo sostitutivo, ma a differenza del controllo la sostituzione comporta che il sostituto agisca in virtù di una propria competenza attiva .

La delegazione è la figura in forza della quale un organo investito in via primaria dalla competenza di una data materia consente unilateralmente, mediante atto formale, ad un altro organo di esercitare la stessa competenza.

La delegazione richiede un’espressa previsione normativa la quale contempli la possibilità che un organo eserciti una competenza in luogo di quello al quale la stessa è attribuita stabilmente. Essa altera l’ordine legale delle competenze.

La delegazione fa sorgere un rapporto nell’ambito del quale il delegante mantiene poteri specificati normalmente nell’atto di delegazione, di direttiva, di vigilanza, di revisione e di avocazione.

La delegazione implica la presenza di due organi pubblici: la figura non ricorre allorché il problema dell’esercizio di funzioni pubbliche si profili con riferimento a soggetti privati, come nell’ipotesi di un concessionario incaricato dello svolgimento di funzioni e servizi pubblici.

L’organo delegatario è investito del potere di agire in nome proprio anche se per conto e nell’interesse del delegante, sicchè la responsabilità per gli illeciti eventualmente commessi rimane in capo al delegatario stesso.

Dalla delegazione rimane distinta la delega di firma che non comporta alcuno spostamento di competenza: quest’ultima spetta sempre all’organo delegante, mentre il delegato ha soltanto il compito di sottoscrivere l’atto.

 

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