Il concetto di ente ecclesiastico

Il termine ente significa “esistente”, indica cioè una realtà che vive ed agisce non solo di fatto ma anche di diritto, consentendo di estendere il concetto di soggettività anche alle persone giuridiche, oltre che a quelle fisiche: dunque entrambe sono soggetti di diritto.

Possono anticiparsi alcune caratteristiche degli enti: hanno in genere natura giuridica privata, assumono personalità giuridica nel nostro ordinamento solo dopo il riconoscimento, avente perciò natura costitutiva e non dichiarativa, che può essere revocato quando viene meno un presupposto per la sua concessione.

I requisiti per il riconoscimento agli effetti civili delle persone giuridiche ecclesiastiche, siano esse associazioni o fondazioni, sono: l’erezione o approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica, la sede in Italia, il fine di religione o di culto.

La natura giuridica degli enti ecclesiastici

Il problema della natura pubblica, privata o mista degli enti ecclesiastici nasce dal fatto che l’art. 2 del c.c. del 1865 sembrava riconoscere agli enti ecclesiastici una natura pubblica.

In realtà, il fatto che il riconoscimento non sia automatico ma discrezionalmente concesso, e soprattutto che le attività non aventi fine di culto o religione sono assoggettate alle leggi statali, induce a ritenere che gli enti ecclesiastici abbiano un carattere privato.

Legato al problema della natura giuridica è il problema dell’ecclesiasticità dell’ente.

Già nell’epoca liberale il giudizio ultimo sul carattere ecclesiastico degli enti dipendeva dalla volontà legislativa dello Stato. In generale l’ecclesiasticità veniva riconosciuta solo agli enti cattolici.

Attualmente la legge 222/1985 stabilisce che la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si ottiene in seguito al riconoscimento da parte dello Stato, che avviene sulla base di alcuni requisiti necessari: l’erezione o approvazione canonica dell’ente, la sede in Italia e il fine di religione o di culto.

Anche l’iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche, prevista dalla legge 222/1985, conferma la natura privata degli enti ecclesiastici. Senza l’iscrizione, pertanto, gli enti ecclesiastici non potranno porre in essere negozi giuridici.

Dunque, il carattere di ecclesiasticità non è intrinseco nella natura dell’ente, ma è un requisito che proviene dallo Stato, il che vale anche per gli enti acattolici.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento