A determinate condizioni e con particolari procedure, gli enti religiosi possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica:

  • quanto alla natura della personalità giuridica ad essi riconosciuta, non potendo essere definiti enti pubblici o persone giuridiche private, si ritiene che costituiscano una categoria a parte, un tertium genus di persone giuridiche dell’ordinamento dello Stato;
  • quanto ai modi con i quali si realizza il riconoscimento della personalità giuridica degli enti religiosi, essi sono:
    • per antico possesso di stato: gli enti che hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato sono quegli enti che godevano dello statusdi persona giuridica prima della formazione dello Stato unitario e non sono stati soppressi o estinti dalla legislazione successiva. La Santa Sede si trova in questa situazione, godendo della personalità giuridica di diritto privato, di cui ha goduto anche prima della formazione dello Stato unitario, ribadita dall’art. 29 lett. a del Concordato lateranense. Essendo la Santa Sede anche un soggetto di diritto internazionale, gli enti centrali della Chiesa godono della personalità giuridica ai sensi dell’art. 16 disp. prel. c.c., in quanto si tratta di soggetti costituiti ed aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, ossia di enti stranieri. Di tale tipologia di personalità giuridica godono anche la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi;
      • per legge (es. Conferenza episcopale italiana, Unione delle Comunità ebraiche): nella maggior parte dei casi si tratta del riconoscimento della personalità giuridica ad enti che presentano il dato comune di essere organi-istituzioni delle confessioni religiose;

secondo la procedura stabilita dalla legge (ordinaria o speciale): quanto a quella speciale, si tratta di una sorta di procedimento di omologazione, attribuito alla competenza della pubblica amministrazione, che accosta gli enti ecclesiastici in questione a quegli enti privati che acquistano la personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese (es. Istituti diocesani per il sostentamento del clero che siano stati eretti con apposito decreto, parrocchie le cui sedi e denominazioni siano state determinate con provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente). Questi enti acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno che conferisce loro la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

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