Elemento comune a tutte le società di capitali è la personalità giuridica che la società acquista una volta compiuto il processo costitutivo con l’iscrizione nel registro delle imprese. Per effetto del riconoscimento della personalità giuridica si determina la completa autonomia della società rispetto alle persone dei soci. La società ha una propria organizzazione, un proprio patrimonio, una propria volontà nonché una propria denominazione e una propria sede. Tuttavia la personalità giuridica non determina una contrapposizione tra i soci e la società in quanto non si deve dimenticare che la società è frutto di un contratto sociale che ne determina l’oggetto, l’attività, le modalità di svolgimento e lo scopo.

Pertanto la personalità giuridica non pone la società al di fuori dei soci su un piano diverso ma è la società che si pone in funzione dei soci e degli interessi che essi intendono perseguire. La società quindi, come persona giuridica, è la collettività dei soci che si costituisce in unità e il rapporto tra socio e società è quello che intercorre in ogni comunione di interessi tra singolo partecipante e gruppo.

Pertanto normalmente l’interesse della società e della collettività coincide con quello dei singoli soci anche se in alcune circostanze (conflitto di interessi) può essere in contrasto con esso. Solo in questo senso si può parlare di un interesse sociale come superiore e distinto da quello dei singoli soci, che trova però la sua giustificazione nella comunione di interessi che si realizza con il contratto di società, in quanto è proprio un effetto necessario della comunione di interessi quello di subordinare l’interesse individuale a quello comune.

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