Le cause di estinzione e di sospensione dei trattati, operano in un momento successivo alla stipulazione, al verificarsi di una situazione o di una circostanza che impedisce che un trattato pur perfettamente valido continui a produrre i suoi effetti tra tutte le parti contraenti o solo per alcune di esse. Questo può avvenire per una manifestazione espressa di volontà degli stati volta a porre termine o a sospendere il trattato con diverse forme e modalità, o per effetto dell’inadempimento di una o più parti, dell’impossibilità sopravvenuta, del mutamento fondamentale delle circostanze, o della sopravvivenza di una nuova norma di jus cogens.

L’ estinzione di un trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dall’obbligo di continuare ad applicare il trattato e non pregiudica alcun diritto od obbligo né alcuna situazione giuridica soggettiva delle parti che sia sorta durante il periodo di applicazione del trattato. Se l’ estinzione è dovuta alla formazione di una nuova norma di jus cogens, però, tali diritti, obblighi o situazioni giuridiche possono permanere solo se non sono in contrasto con la norma imperativa.

Qualora un trattato contenga disposizioni specifiche relative all’estinzione, denuncia o recesso degli stati partecipanti, questa potrà avvenire secondo la procedura ivi prevista, o in mancanza con il consenso di tutte le parti e previa concitazione con gli altri stati contraenti. Nel silenzio del trattato quanto alla ammissibilità dell’estinzione, della denuncia e del recesso si ritiene che questi non siano possibili, salvo che risulti che le parti intendevano ammetterli oppure il diritto di denuncia o recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato. In questo caso la convenzione di Vienna dispone che la dichiarazione prenda effetto dopo 12 mesi.

La denuncia o il recesso di un numero di stati tale per cui il numero dei rimanenti scenda al di sotto di quello che era stato necessario per la sua entrata in vigore non comporta di per sé l’ estinzione del trattato. Un trattato può estinguersi anche per la stipulazione da parte di tutti gli stati contraenti di un nuovo trattato sulla stessa materia qualora risulti implicitamente che tale fosse la loro volontà o qualora sia impossibile applicare contemporaneamente le disposizioni dei due trattati perché tra loro incompatibili. Ove però al nuovo accordo partecipino solo alcuni stati, i rapporti tra gli stati che sono parte ad entrambi sono disciplinati secondo la regola ora enunciata, mentre i rapporti tra uno stato parte ad entrambi i trattati ed uno stato parte solo ad uno di essi sono soggetti al trattato al quale hanno partecipato entrambi.

Con l’ emendamento invece è il trattato originario che viene modificato tra tutti gli stati partecipanti. L’ emendamento può indicare le modalità e le procedure per adottare le modifiche, ma nel silenzio del trattato la convenzione di Vienna dispone che la proposta di modifica sia notificata a tutti gli stati contraenti che hanno il diritto di partecipare alla decisione sull’opportunità della modifica e al negoziato che porterà all’accordo di emendamento.

È possibile poi che alcuni stati soltanto si accordino per modificare un trattato nei reciproci rapporti se tale possibilità è prevista o non è vietata dal trattato stesso, purché a modifica non pregiudichi i diritti è l’ adempimento degli obblighi degli altri stati e non riguardi una disposizione del trattato la cui deroga metterebbe in pericolo la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. A questo fine gli stati che intendono stipulare un accordo inter se devono notificare alle parti le loro intenzioni ed il contenuto delle modifiche proposte.

Qualora poi un trattato contenga disposizioni specifiche relative alla sospensione questa potrà avvenire secondo la procedura eventualmente ivi prevista, o con il consenso di tutte le parti e previa consultazione con gli altri stati contraenti. Le parti possono anche sospendere l’ applicazione di un accordo attraverso la stipulazione di un trattato successivo che contenga disposizioni incompatibili con il primo sia esplicitamente che implicitamente. E poi possibile che due o più stati parti di un trattato multilaterale stipulino un accordo volto a sospendere nei reciproci rapporti l’ applicazione del trattato stesso alle medesime condizioni sopra ricordate per la modifica dei trattati inter se.

Per quanto non sia controversa l’ esistenza del principio generale per cui la violazione di una norma contenuta in un trattato da parte di uno stato legittima gli altri contraenti a porre termine al trattato o a sospendere l’ adempimento dei proprio obblighi nei confronti del primo, vi è divergenza quanto alle condizioni alle quali tali reazioni sono sottoposte. La commissione del diritto internazionale, ha proposto delle disposizioni che escludono qualsiasi effetto automatico e portano all’estinzione del trattato solo in caso di violazione di norme importanti nell’economia generale del trattato stesso, distinguendo gli accordi blaterali da quello multilaterali, e lasciando liberi gli stati di predisporre qualsiasi diversa disciplina nel testo del trattato stesso.

La violazione infatti deve avere carattere sostanziale, deve cioè consistere nel ripudio del trattato pretestuoso in quanto non autorizzato dalla convenzione di Vienna o nella violazione di una disposizione essenziale per il raggiungimento dell’oggetto e dello scopo del trattato. Le violazioni minori del trattato non portano all’estinzione, ma comportano la responsabilità internazionale dello stato e legittimano eventualmente l’ adozione di misure di ritorsione o rappresaglia.

Per quanto riguarda gi accordi bilaterali, in caso di violazione sostanziale da parte di uno dei due stati, l’ altra parte può invocare tale violazione come motivo di estinzione o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.

Ben più complessa è la disciplina delle conseguenze della violazione di un trattato multilaterale. In primo luogo è previsto che tutti gli stati possano decidere all’unanimità di sospendere o estinguere il trattato nei rapporti tra loro e lo stato colpevole della violazione o nei rapporti tra tutti gli stati. In secondo luogo uno stato la cui posizione sia particolarmente lesa dalla violazione può chiedere la sospensione o l’ estinzione del trattato nei rapporti bilaterali con lo stato colpevole della violazione stessa, oppure, qualora la violazione muti radicalmente la posizione di ognuno degli stati parti al trattato con riguardo al futuro adempimento degli obblighi imposti dal trattato stesso, ogni stato diverso da quello che ha commesso la violazione può chiederne la sospensione totale o parziale nei propri confronti.

La convezione di Vienna prevede la possibilità di chiedere l’ estinzione del trattato o di denunciarlo quando la scomparsa o la distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato l’ abbiano reso impossibile. È da notare che tale situazione non può però derivare dalla violazione, da parte dello stato che la invoca, di un obbligo derivante dal trattato o da un altro obbligo internazionale nei confronti di una delle parti al trattato. Se l’ impossibilità è solo temporanea può giustificare la richiesta di sospensione dell’applicazione del trattato.

L’ art. 62, che codifica il principio generale “rebus sic stantibus”, considera quale causa di estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze, purché queste abbiano costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato ed il mutamento trasformi radicalmente la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere in base ad esso. Anche in questo caso, uno stato può invocare il mutamento fondamentale delle circostanze se esso deriva dalla violazione di un obbligo derivante dal trattato o da qualsiasi alto obbligo internazionale, ad opera dello stesso stato, nei confronti di qualsiasi altra parte. Si ritiene che la guerra abbia l’ effetto di sospendere gli accordi tra gli stati belligeranti, almeno fino al termine delle ostilità.

La prassi è invece incerta sull’estinzione di tali trattati alla fine della guerra. Pare preferibile l’ opinione secondo la quale la clausola rebus sic stantibus si applica anche in questo caso e si deve quindi accertare per ogni trattato se la guerra abbia modificato in modo fondamentale le circostanze. È da notare che la regola rebus sic stantibus non è invocabile per gli accordi di confine poiché essi sono accordi ad esecuzione istantanea che esauriscono i propri effetti con la definizione del confine stesso.

La convenzione di Vienna all’art. 64 prevede che lo sviluppo di una nuova norma di jus cogens costituisca una causa di estinzione del trattato, parallelamente a quanto si è visto in relazione all’esistenza di una tale norma quale motivo di invalidità di un trattato.

 

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