Trattati e Stati terzi

Le disposizioni del trattato si applicano solo nei rapporti tra gli stati parte, cioè gli stati che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati e per i quali il trattato è in vigore. Un trattato non può creare diritti e obblighi per gli stati terzi.

Può accadere che le parti includano in un trattato norme corrispondenti a norme internazionali generali. In questi casi, anche gli stati terzi sono tenuti a osservare tali norme in conseguenza della loro natura generale, ma non già in forza di un trattato.

Solo in un caso possono discendere da un trattato diritti e obblighi anche per gli stati che non ne sono parte, e cioè se le parti intendevano creare un diritto o un obbligo per uno stato terzo e se lo stato terzo accetta tale diritto od obbligo.

Lo stato che esercita un diritto derivante da un trattato di cui non è parte è tenuto a rispettare le condizioni previste nel trattato per l’esercizio di tale diritto.

La convenzione di Vienna distingue due diverse ipotesi circa la revoca o la modificazione degli obblighi o dei diritti dello stato terzo. L’obbligo può venire revocato o modificato solo con il consenso delle parti del trattato e dello stato terzo, a meno che sia stabilito che essi avevano diversamente convenuto. Il diritto non può essere revocato o modificato dalle parti, se risulta che esso non poteva essere revocato o modificato senza il consenso dello stato terzo.

 

Rapporti tra trattati aventi obblighi tra loro incompatibili

La Convenzione di Vienna al 30 par. 3 dice che fra due trattati conclusi tra le medesime parti il trattato anteriore si applica solo nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore, poi al par. 4 dice che quando le parti del trattato anteriore non sono tutte parti contraenti del trattato posteriore: a) nelle relazioni tra gli Stati che partecipano ad entrambi i trattati, la regola applicabile è quella del par. 3; b) nelle relazioni tra uno Stato partecipante ad entrambi i trattati ed uno Stato contraente di uno solo dei trattati medesimi, il trattato di cui i due Stati sono parti regola i loro diritti ed obblighi reciproci.

Il par. 4 – dice lo stesso articolo al par. 5 – si applica senza pregiudizio del 41 o di qualsiasi questione di responsabilità che può nascere per uno Stato dalla conclusione o dall’applicazione di un trattato le cui disposizioni sono incompatibili con gli obblighi che sullo Stato medesimo gravano nei confronti di un altro Stato in virtù di un altro trattato.

Per quanto riguarda il 42, che il 30 fa salvo, esso è inserito nella parte relativa agli emendamenti ed alle modifiche dei trattati multilaterali, e stabilisce che due o più parti di un trattato del genere non possono concludere un accordo mirante a modificarlo, sia pure nei loro rapporti reciproci, quando la modifica è vietata dal trattato multilaterale oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti o ancora è incompatibile con la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato nel suo insieme.

L’espressione “non possono” è ambigua e potrebbe far pensare che il 41 accolga la tesi dell’invalidità dell’accordo successivo ogni qualvolta questo non possa essere assolutamente eseguito; sennonché un’interpretazione del genere è smentita sia dai lavori preparatori, sia dalla circostanza che la contrarietà dell’accordo parziale all’accordo multilaterale nei casi previsti dal 41 non figura tra le cause di invalidità dei trattati nella relativa parte della Convenzione di Vienna.

La preoccupazione degli Stati di evitare situazioni del genere è abbastanza diffusa, ed è rispecchiata da certe clausole che con sempre maggiore frequenza vengono inserite nei trattati onde salvaguardare i rapporti giuridici derivanti da altri accordi: frequenti sono le c.d. dichiarazioni di compatibilità o di subordinazione contenute in un trattato nei confronti di un altro o di una serie di altri trattati.

Alla dichiarazione di subordinazione può però accompagnarsi l’impegno delle parti ad intraprendere tutte le azioni (lecite) idonee a sciogliersi dagli impegni incompatibili.

 

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