Funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza

Alla soluzione pacifica delle controversie è dedicato il cap. VI della Carta delle NU, che disciplina la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza:

  • in base all’art. 34, il Consiglio dispone anzitutto di un potere di inchiesta che può esercitare sia direttamente sia creando un organo ad hoc;
  • l’art. 33 par. 2 e l’art. 36 ineriscono al potere di sollecitazione del Consiglio nei confronti delle parti affinché queste facciano ricorso ai mezzi dell’art. 33 par. 1: il primo si riferisce ad un invito generico, mentre il secondo prevede che l’organo indichi quale procedimento tra quelli elencati sia maggiormente appropriato al caso di specie;
  • l’art. 37 prevede che nella funzione conciliativa del Consiglio rientra anche il potere di raccomandare termini di regolamento, ossia di suggerire alle parti come risolvere nel merito la loro controversia. Per consuetudine tale competenza sussiste entro gli stessi ampi limiti in cui è accordata la competenza a sollecitare ed indicare procedimenti e metodi di soluzione.

Funzione conciliativa dell’Assemblea generale

L’art. 14 della Carta delle NU prevede che l’Assemblea può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le Nazioni. Una funzione così generica, peraltro, permette di far rientrare nella funzione conciliativa dell’Assemblea tutte le misure adottabili dal Consiglio di Sicurezza in base al cap. VI. A carico dell’Assemblea l’unico limite procedurale che sussiste è dato dall’art. 12 della Carta, in base al quale l’Assemblea deve astenersi dall’intervenire su questioni di cui si stia occupando il Consiglio.

Anche il Segretario generale dell’ONU ha prestato la sua opera per la soluzione diplomatica delle controversie, offrendo la propria attività mediatrice agli Stati coinvolti in crisi internazionali. La Carta non prevede simili iniziative, salva ovviamente l’ipotesi che il Segretario generale agisca su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea generale.

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