La Carta delle NU da un lato sancisce il divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali (art. 2 par. 4) e dall’altro accentra in un organo delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, la competenza a compiere le azioni necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati (artt. 39 ss.). Con riferimento a questa seconda previsione, possiamo dire che il sistema di sicurezza accentrato ha poco e male funzionato fino alla caduta del muro di Berlino, e questo a causa del diritto di veto riconosciuto alle grandi potenze. A partire dalla guerra del Golfo del 1991, invece, esso ha avuto una seconda vita, divenendo l’attività principale delle Nazioni Unite.

 Ai sensi citato cap. VII della Carta, il Consiglio di Sicurezza:

  • accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione (art. 39). In tale attivitĂ  di accertamento, il Consiglio gode di un larghissimo potere discrezionale, che può esercitarsi soprattutto con riguardo all’ipotesi della minaccia alla pace (ipotesi elastica), non necessariamente caratterizzata da operazioni militari o comunque implicanti l’uso della violenza bellica. Tale discrezionalitĂ  è rimasta integra anche dopo l’adozione da parte dell’Assemblea generale (ris. n. 33314 del 1974) di una Dichiarazione sulla definizione dell’aggressione: essa, infatti, contiene un’elencazione che non incide sull’art. 39, dal momento che la stessa Dichiarazione riconosce che il Consiglio possa considerare come aggressione anche atti non elencati e che comunque la definizione di aggressione contenuta nella risoluzione non pregiudichi le funzioni degli organi delle NU così come previste dalla Carta;
  • prima di ricorrere ad eventuali misure sanzionatorie, invita le parti interessate a prendere quelle misure provvisorie(es. cessate il fuoco) che consideri necessarie al fine di non aggravare la situazione (art. 40). La provvisorietĂ  delle misure si ricollega:
    • allo scopo che tali misure possono perseguire, che è quello soltanto di prevenire un aggravarsi della situazione;
    • ai limiti posti al loro contenuto, non dovendo essere pregiudicare i diritti e le posizioni delle parti interessate.

Secondo quanto stabilito dall’art. 40, le misure provvisorie formano soltanto l’oggetto di una raccomandazione (non vincolanti): le uniche sanzioni a disposizione del Consiglio in caso di mancato accordo, infatti, sono costituite dalle misure di cui agli artt. 41 e 42, i quali, tuttavia, si riferiscono a sanzioni che possono conseguire ad un qualsiasi comportamento di uno Stato;

  • stabilisce quali misure sanzionatoriedebbano essere prese nei confronti di uno Stato:
    • misure non implicanti l’uso della forza (art. 41): il Consiglio può vincolare gli Stati membri a prendere tutta una serie di misure (es. blocco economico totale) contro lo Stato che, a giudizio insindacabile dell’organo, minacci o abbia violato la pace, oppure contro gruppi armati o gruppi terroristici;
    • misure implicanti l’uso della forza (artt. 42 ss.): il ricorso a misure violente da parte del Consiglio è chiaramente concepito dall’art. 42 come un’azione di polizia internazionale. La risoluzione con cui l’organo decide di agire, quindi, appartiene al genere delle risoluzioni operative, attraverso le quali l’Organizzazione delle NU agisce direttamente.

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