Perché sia brevettabile una invenzione (art 46) deve essere non compresa nello stato della tecnica. È un invenzione ordinaria, banale e in quanto tale non brevettabile. Che cosa si può considerare già acquisito al patrimonio di conoscenze, quelle conoscenze che sono accessibili al pubblico in quel determinato momento. Una invenzione non è nuova se non è realizzata senza spunti innovativi usando le conoscenze già acquisite. Ci sono due circostanze che possono inficiare la novità del brevetto: sono date dalla notorietà e dalle predivulgazioni. È notorietà quel bagaglio di conoscenze già acquisite, presenti in quel determinato settore. Nel nostro ordinamento vige il principio first to file: il primo che procede a richiedere la brevvettazione è preferito su chi richiede le brevettazioni successive. Non ci deve essere stata divulgazione del contenuto da inficiare il requisito della novità. Se uno brevetta prodotto e procedimento di produzione del prodotto, le due domande devono essere presentate contemporaneamente per non rappresentare un’ipotesi di predivulgazione. Per predivulgazione si intendo il contenuto intero della predivulgazione e comunque deve essere fatta nei confronti di un soggetto che comprende. Una ipotesi particolare è la rivelazione del contenuto del’invenzione del dipendente subordinato, il quale è tenuto ad un obbligo segreto di riservatezza. Da un parte si ha un obbligo, dall’altra si ha una lesione. La predivulgazione anche in questo caso inficia la possibilità di considerare come nuovo il contenuto dell’invenzione, inficia la brevettabilità di quell’invenzione come nuova. C’è solo una ipotesi ed è presa in considerazione dall’art 47, ed è l’ipotesi in cui la predivulgazione non inficia la novità: è l’ipotesi in cui la predivulgazione rappresenti un caso di abuso evidente ai danni del soggetto che richiede la brevettazione. Nei sei messi successivi alla brevettazione, il richiedente ha diritto ad ottenere comunque la brevettazione stessa. Solo in questo caso la legge consente solo nei 6 mesi successivi la possibilità di brevettare. Un discorso a parte viene fatto per le biotecnologie. Il fatto che in natura esista già ad es una certa proteina non inibisce non preclude la facoltà di brevettare la stessa proteina se la stessa proteina è realizzata con metodi biotecnologici (è estratta o realizzata sinteticamente). Il fatto che già esista non fa venir meno la novità, poichè può essere il metodo di estrapolazione nuovo. L’art 48 tende a distinguere tra tutte le invenzioni nuove, quelle che si evidenziano in modo particolare rispetto alla altre. Tende a distinguere sotto il profilo qualitativo le invenzioni originali da quelle che sono nuove e non evidenti per il tecnico del settore. Il giudizio di evidenza(non originalità) o non evidenza (originalità) lo deve dare chi ha le conoscenze per poter distinguere e così’ quando viene fatata causa o la contraffazione di quel brevetto, il giudice che è chiamato a valutare dovrà affidarsi alla valutazione di un tecnico. Quali sono i criteri per dare questo giudizio di originalità? Il giudizio di originalità viene dato in adozione ad alcuni criteri che ricorrono in alcune pronunce e che riguardano o la fase antecedente o la fase dell’attuazione stessa. Il quarto requisito è dato dall’illiceità è dato dall’art 50, il quale ci dice che non possono essere oggetto di valido brevetto le invenzioni che siano contrarie all’ordine pubblico e al buon costume. Qui non c’è la contrarietà alla legge perché è possibile brevettare una invenzione anche se contrasta con determinate leggi. Il requisito della liceità è stato usato proprio da alitalia per non dare ingresso al nostro ordinamento alla brevettazione dei prodotti biotecnologici.
È una materia che trae origine in parte dalla precedente legislazione, in parte dalla normativa europea. Il nostro ordinamento rifletto molto questi principi che si trasfondono nel Codice della Proprietà industriale. Non sono brevettabili astrattamente i software. Non sono brevettabili i metodi di trattamento chirurgico/diagnostico, cioè tutti quei metodi che servono per tutelare la salute umana. Inoltre c’è il concetto di invenzione come invenzione di prodotto (bene o prodotto realizzabile) e invenzione come procedimento e la giurisprudenza conosce delle nozioni di invenzioni derivate, che sono tributarie di una precedente invenzione (es invenzioni di perfezionamento, traslazione). Sono categorie giurisprudenziali che non sono pienamente ravvisabile nel codice, poiché noi individuamo nel codice solo le invenzioni di perfezionamento e modificazione.
I requisiti di validità dell’invenzione sono 4 e sono dati dalla industrialità, ovvero il fatto che il contenuto dell’invenzione sia realizzabile/utilizzabile. Il secondo requisito è quello della novità; è nuovo ciò che si differenzia dalla tecnica e la novità dal pdv della tutela coincide con la presentazione della domanda di brevetto (principio first to file; in America invece c’è il principio del first to invent). Il terzo requisito è l’originalità (art 48: capacità inventiva): è la capacità di realizzare un’invenzione che sia qualitativamente differente. Il quarto requisito è la liceità.