L’invenzione del dipendente è un fenomeno, un aspetto che può essere distinto in due differenti ipotesi: invenzione del dipendente privato (art 64) e invenzione del dipendente pubblico (art 65). L’invenzione del dipendente privato è l’ipotesi in cui il dipendente effettua una invenzione in un contesto lavorativo. Le disposizioni dell’art 64 si applicano perché sono tradizionalmente a tutela del lavoratore, e si applicano anche se il contratto di lavoro è nullo. La ripartizione dei diritti è così: il lavoratore mantiene il diritto alla paternità dell’invenzione, mentre al datore di lavoro spetta il diritto alla brevettazione (diritti patrimoniali). Può succedere che il lavoratore effettui delle invenzioni nel contesto lavorativo e poi per sfruttarla matrimonialmente da se, si licenzia e la va a brevettare. Qui l’art 64 fornisce uno strumento al datore di lavoro che è dato da una presunzione che ammette una prova contraria che, l’invenzione effettuata entro l’anno successivo alla cessazione del lavoro sia una invenzione effettuata nel contesto lavorativo. Vi sono 3 tipologie di invenzione che possiamo riscontrare dalla lettura di questo articolo: invenzione di servizio, invenzione d’azienda e l’invenzione occasionale. L’invenzione di servizio è una forma di invenzione realizzata in esecuzione di una prestazione lavorativa che ha ad oggetto l’attività inventiva. Nella fattispecie il lavoratore è stato assunto per effettuare questa attività inventiva ed è stato retribuito mensilmente per questa attività. Le conseguenze sono che il lavoratore manterrà il diritto alla paternità dell’opera ma, al datore di lavoro spettano i diritti economici sull’invenzione, spetta il diritto a brevettare e anche sul brevetto stesso, con la conseguenza ulteriore che al lavoratore non compete una ulteriore compensazione per l’invenzione effettuata. Nell’invenzione d’azienda la situazione è differente perché in questo caso l’invenzione è realizzata sempre nel contesto dell’attività lavorativa, ma non è prevista una retribuzione ordinaria per l’attività inventiva. Qui in questo caso, al lavoratore spetterà nel momento in cui attua questa invenzione un equo premio, un corrispettivo ulteriore che lo ricompensa per quella specifica attività. Questo equo premio viene calcolato giudizialmente in base ad una formula, la formula tedesca che ci dice che l’equo premio i è uguale a v per p. (i=vp). I è indennizzo, v è il valore dell’invenzione sul mercato, p sono una serie di parametri che prendono in considerazione l’attività inventiva in sé, le mansioni svolte dal lavoratore all’interno dell’azienda, il contributo dato dall’azienda stessa. Spesso la giurisprudenza tende nelle ipotesi dubbie a costruire estensivamente le fattispecie di invenzioni d’azienda piuttosto che di una invenzione di servizio, cioè a concedere al lavoratore un equo premio dall’attività da lui effettuata. La terza ipotesi è quella dell’invenzione occasionale: l’invenzione si è effettuata non in esecuzione di una attività lavorativa, è una invenzione che ha a che vedere con il campo dell’azienda ma con una propria autonome gestione. Il lavoratore avrà diritto anche ad ottenere il brevetto. Cosa rimane al datore di lavoro?gli rimane un diritto di opzione, una forma di prelazione sullo sfruttamento del brevetto. Il datore avrà tre mesi di tempo entro i quali potrà far valere questa azione. È una ipotesi di scuola, è molto difficile che si verifichi.