Art 6 codice proprietà industriale: questo articolo prende in considerazione un fenomeno sempre più ricorrente, l’ipotesi dell’invenzione di gruppo, l’ipotesi in cui l’invenzione sia effettuata non dal singolo inventore, ma che si è effettuata nel moderno settore ricerca e sviluppo da una equipe di ricercatori. L’art 6 ci dice che laddove l’invenzione sia effettuata da più soggetti, si applicano le norme previste in materia di comunione nei diritti. Le norme in materia di comunione riguardano al comunione nei diritti reali, ed è un sistema di norme non molto utilizzabile, perché l’art 6 in quel caso ritrae la mano perché non dice in che misura si applicano. Nel 2010 è stato introdotto un comma 6 bis che serve a dirimere la questione sulla individuazione del soggetto a cui spetta presentare la domanda di brevetto. A chi spetta brevettare? Prima dell’art 6 bis, il Vanzetti diceva che occorre applicare il sistema della maggioranza. L’art 6 bis presenta, anzi impone una soluzione diversa: ritiene che il diritto di presentare la domanda di brevetto, spetti a ciascuno dei soggetti a cui spetti l’invenzione nell’interesse di tutti. In questo caso, il legislatore ha ritenuto che bastasse la volontà del singolo. Rimangono aperte le altre questioni, ci sono altre decisioni da prendere, come ad esempio la concessione di una licenza sul brevetto. Si ripropone il medesimo problema; si richiede una maggioranza qualificata dei 2/3. Il Vanzetti ritiene che se la licenza da concedere è una licenza con esclusiva, in questo caso occorre l’unanimità dei consensi. Un altro esempio può essere quella di determinazione delle quote: come si dividono gli utili? Non si tiene conto che i diversi contitolari possono avere avuto funzioni diverse; si esporranno ad una successiva azione in giudizio se un soggetto si ritiene leso dalla divisione degli utili. L’art 6 è un articolo di rinvio. Quando si parla di diritto alla brevettazione o diritto sul brevetto si parla di due fenomeni differenti. Le varie tipologie di diritti che sorgono solo per il fatto stesso di aver innovato, sono di diverso tipo: c’è un diritto alla paternità dell’invenzione, che non ha contenuto patrimoniale, è un diritto morale. Non è cedibile, non è trasmissibile, non può essere fatto oggetto di valutazioni economiche. Dall’altra parte abbiamo il diritto a brevettare il contenuto delle invenzioni. Il diritto a brevettare invece ha contenuto economico, è un diritto cedibile, è un diritto trasmissibile che può essere oggetto di contratti, di licenza. C’è poi un diritto sul brevetto ottenuto. Anche in questo caso è un diritto di natura economica, ha valore patrimoniale, può essere ceduto, dato in godimento ad un terzo o a più terzi.

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